Redazione Arpe

Mancata formazione professionale e revoca dell’amministratore

Sul solco già tracciato da diversi Tribunali italiani, anche quello di Brescia, con decreto del 30 giugno 2022, ha disposto la revoca di un amministratore di Condominio che, nominato dall’assemblea, era stato scoperto da una condomina non essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 71-bis disp. att. c.c.

Nella specie, l’amministratore revocato non aveva frequentato – e non ne aveva infatti mai dato prova in giudizio, nel quale, dimostrando vieppiù il proprio disinteresse, neppure si era costituito – alcun corso di formazione iniziale, che è invece obbligatorio ai sensi della lett. g) della disposizione sopra richiamata (introdotta dal Reg. Min. n. 140 del 13 agosto 2014, entrato in vigore il successivo 9 ottobre), con le uniche eccezioni dei casi in cui l’amministratore nominato sia condomino dello stabile, ovvero, nell’arco dei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della norma, abbia già svolto l’incarico di amministratore per almeno un anno.

Motiva il Tribunale che se il legislatore ha considerato grave irregolarità e, quindi, causa di revoca dell’amministratore, la mera omissione della comunicazione all’assemblea dei requisiti professionali (art. 1129, comma 12, c.c.), a maggior ragione la medesima soluzione si impone nel caso, più grave, della assoluta carenza di tali requisiti.

L’omessa frequenza del corso iniziale e/o periodico di formazione, pertanto, costituisce inosservanza della norma e grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c.

La pronuncia, come detto, conferma la giurisprudenza formatasi sul punto, anche quanto alla facoltà di ciascun condomino di ricorrere all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1129 c.c., in caso di omessa delibera da parte dell’assemblea (si vedano, tra le molte, Trib. Verona 13/10/2018 n. 2515, Trib. Milano 27/3/2019 n. 3145). Del resto, considerato il ruolo sociale e di strumento di tutela di interessi diffusi che il legislatore  ha voluto riconoscere all’amministratore, ruolo rafforzato con la “Novella” del 2012, è logico che abbia introdotto specifici parametri per misurarne l’affidabilità e la professionalità, disponendo, fra gli altri, l’attestazione da parte di Organismi accreditati della frequentazione del corso di formazione iniziale – avente una durata non inferiore alle 72 ore, con annesse esercitazioni pratiche – e di corsi annuali di aggiornamento di almeno 15 ore per informare gli amministratori sull’evoluzione normativa e della giurisprudenza in materia con risoluzione di casi teorici e pratici.

A corredo del commento appena svolto alla sentenza del Tribunale di Brescia, non possiamo fare a meno di rilevare che, purtroppo, ancora oggi, non tutti coloro che si propongono all’assemblea per amministrare un condominio osservano questa disposizione, confidando magari nel disinteresse dei condomini ad accertarla. Ma, considerata l’importanza fondamentale che ormai i corsi di formazione e di aggiornamento rivestono proprio per lo svolgimento dell’attività professionale e le conseguenze molto gravi che derivano dalla inosservanza della norma, ormai consolidate nella giurisprudenza, ci corre l’obbligo di invitare tutti gli amministratori nostri associati, ivi compresi coloro i quali esercitino già altre attività professionali iscritti nel relativo albo (avvocati, commercialisti, ecc…), a prestare sempre la dovuta attenzione al tema, considerando che l’iscrizione a detti albi non assorbe l’obbligo di seguire i corsi di formazione e di aggiornamento richiesti agli amministratori dalla normativa condominiale e preoccupandosi di ottenere e/o di mantenere quei requisiti che la normativa medesima prevede come indispensabili per svolgere l’incarico.

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