L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della Certificazione Unica 2023, relativi all’anno d’imposta 2022 e le relative istruzioni di compilazione.
Entro il 16 marzo 2023 il sostituto deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).
Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.
Sarà possibile fino al 21 marzo 2023 effettuare, senza sanzioni, opportune correzioni alle CU inviate nei termini.
Il 16 marzo 2023 è l’ultimo giorno per poter consegnare ed inviare all’AdE la certificazione delle ritenute alla fonte operate e versate sulle somme corrisposte durante il 2022. Infatti i soggetti indicati all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (società, ditte individuali, professionisti e dal primo gennaio 1998 anche il condominio) nel momento in cui corrispondono determinate somme devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF dovuta dai percepienti con obbligo di rivalsa, divengono infatti sostituti d’imposta in quanto espressamente inseriti tra i soggetti tenuti ad operare la ritenuta sui redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro autonomo occasionale, redditi relativa a contratti d’appalto.
La legge obbliga poi il sostituto d’imposta a rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. Tale certificazione sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, deve essere consegnata agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con il provvedimento del 17 gennaio 2023, il modello definitivo che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per elaborare le Certificazioni Uniche
Sia il modello che le istruzioni sono scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che le Certificazioni Uniche che non confluiscono all’interno del pre-compilato 730 (professionisti e imprese) possono essere inviate dal sostituto d’imposta entro il 31 ottobre 2023.
L’omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica è punita con una sanzione pari a:
– 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del DLgs n.472/1997);
– 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione