I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale possono integrare il Mod. 730 mediante la presentazione del Mod. REDDITI. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Mod. 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la Casella “Correttiva nei termini” posta nel Rigo “Tipo di dichiarazione” del Frontespizio del Mod. REDDITI, che intende rettificare il Mod. 730 a suo tempo presentato.
Mod. 730/2022: rilevazione di errori od omissioni comportanti un minor credito o un maggior debito
In caso di presentazione del Mod. 730/2022 per il quale si riscontrino errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior debito d’imposta o un minor rimborso, il contribuente deve presentare un Mod. REDDITI 2022 PF:
- entro il 30 novembre 2022 (correttiva nei termini) e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta;
- entro il termine previsto per la presentazione del Mod. REDDITI 2022 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.
Mod. 730/2022: rilevazione di errori od omissioni comportanti un maggior credito o un minor debito
Nel caso si riscontrassero, nella compilazione del Mod. 730, errori la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito d’imposta, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un Mod. 730 integrativo ad un CAF o ad un professionista abilitato (anche in caso di assistenza fiscale precedentemente prestata dal sostituto d’imposta) con la relativa documentazione, al fine del controllo della conformità.
Il contribuente può, in alternativa al Mod. 730 integrativo, presentare un Mod. REDDITI 2022, entro il 30 novembre 2022 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Mod. REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
Inoltre, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Il Mod. REDDITI può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Mod. REDDITI sostitutivo.Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.