Con la conversione del Decreto Fiscale 2022 (art. 5-decies del Dl146/2021) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Quindi è data la facoltà di scelta al contribuente dell’immobile sul quale applicare l’esenzione dall’Imu prevista per l’abitazione principale, in caso di coniugi con residenze in comuni diversi. Si pone fine al contenzioso che in alcuni casi determinava l’orientamento restrittivo della Cassazione che non consentiva di esonerare nessuna delle due abitazioni.
Ai fini dell’esenzione IMU era quindi richiesto che tutto il nucleo familiare dimorasse stabilmente e risiedesse anagraficamente nella stessa unità immobiliare. La modifica legislativa prevede, invece, la possibilità per i coniugi di scegliere uno degli immobili da esentare ai fini IMU, anche qualora la residenza anagrafica e la dimora abituale non sia nello stesso Comune