In caso di locazione parziale della prima casa continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l’Imu.
La Commissione Tributaria Regionale Abruzzo con la sentenza 8/7/2022 intende soffermarsi nell’esaminare la possibilità di affittare a terzi la prima casa purché non si perda il possesso dell’immobile.
Ciò significa che, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso, Circolare Agenzia delle Entrate n. l del 2 marzo 1994, quindi possibile affittare parzialmente, non integralmente, l’immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore.
La locazione parziale della prima casa è sempre possibile senza alcun problema, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione.
In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l’Imu. In presenza di un regolare contratto di affitto registrato l’inquilino può trasferire la sua residenza nell’immobile e costituire un nucleo familiare a sé.
Il contratto per essere in regola deve rispettare una delle tipologie previste dalla legge, quindi può essere transitorio non rinnovabile con durata fino a 18 mesi, oppure di durata tre anni più due, o quattro più quattro. L’opzione per la cedolare secca è sempre consentita.
Infatti, l’affitto parziale: ovvero viene dichiarato in 730 un uso ‘promiscuo’ della casa come abitazione principale e affitto.
Nel caso in cui, gli affitti brevi permettano un uso prevalente della casa come abitazione principale, allora vengono mantenute le esenzioni IMU come anche gli interessi passivi del mutuo. Peraltro, con sentenza del 2018 n. 19989 1a Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.