Diletta Bocchini*
Alla luce delle novità introdotte dalla legge 215/21 si ritiene utile soffermarsi sulle responsabilità che possono ricadere sull’amministratore di condominio, anch’egli tenuto, in ragione del ruolo rivestito, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. per non incorrere in sanzioni di natura non solo civilistica ed amministrativa, ma anche penale.
INTRODUZIONE
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs n. 81/2008) regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo per qualsiasi azienda, anche con un solo dipendente, l’obbligo di porre in essere una serie di iniziative e di attività al fine di prevenire gli infortuni [1] e le malattie professionali [2]e, comunque, di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori in attuazione dei principi costituzionali e di quello generale previsto dall’art. 2087 CC rubricato “Tutela delle condizioni di lavoro”.
L’art. 2 del D. Lgs n. 81/2008, alla lettera c), individua l’azienda come il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato e, alla lettera “T”, indica, come unità produttiva, lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Pertanto, affinchè si possa parlare di azienda o di unità produttiva, occorre che nell’ambito della struttura in questione o di una organizzazione con a capo un datore di lavoro vi sia almeno un lavoratore che svolga un’attività lavorativa [3]
Per quanto attiene al condominio, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro, affinchè si possa equipararlo ad un’azienda è necessario che vi siano dei “lavoratori” che prestano la loro opera all’interno dell’area condominiale (ad esempio, il portiere, il giardiniere, il custode, il bagnino, ecc.); in tal caso, la qualifica di datore di lavoro sarà assunta dall’amministratore condominiale tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al richiamato Testo Unico[4].
Nei condomìni in cui non sia presente tale figura, i condòmini dovranno individuare un soggetto al quale conferire le responsabilità in questione, soggetto che potrà essere sia scelto tra i condomini e sia esternamente.
In ogni caso, dovrà avere poteri decisionali e di spesa così come prevede la legge.
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE QUALE “ DATORE DI LAVORO” E QUALE “COMMITTENTE”.
In virtù dell’art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori soggetti alla disciplina del Contratto Collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione previsti dagli artt. 36 e 37 del decreto stesso e ad essi devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per la lavorazione cui sono addetti, i quali devono rispettare le norme di legge in materia.
L’obbligo di formazione ed informazione, nonché quello di dotare i lavoratori dei DPI, non può essere validamente assolto senza la preventiva valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento (DVR), con la conseguenza che anche tale adempimento è da considerarsi obbligatorio per poter assolvere gli altri gravanti sull’amministratore- datore di lavoro.
Sullo stesso soggetto (amministratore), ovvero su quello designato in sua assenza, ricadono anche le responsabilità previste dall’art. 26 del TU, come modificato dalla legge 215/21, essendo egli il soggetto titolare dei contratti di appalto e/o di fornitura di servizi tenuto, pertanto, prima di affidare qualsiasi lavoro, a verificare i requisiti tecnico-professionali dell’impresa attraverso l’acquisizione di una serie di documenti atti a comprovare la conformità dell’impresa ai requisiti previsti dallo stesso TU (art. 90).
In sostanza, in caso di affidamento di lavori ad imprese esterne, egli acquista la veste di committente e, come tale, tenuto all’assolvimento di determinati obblighi al fine di evitare di incorrere in responsabilità anche di natura penale.
In particolare, egli sarà tenuto a:
-verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo quanto stabilito dall’allegato XVII del TU;
– trasmettere alla ASL e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la notifica preliminare (nei casi previsti);
-nel caso in cui operino più imprese contemporaneamente, nominare il Coordinatore per la Sicurezza durante la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori (CSP e CSE), i quali dovranno elaborare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il fascicolo dell’opera da realizzare;
– vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti i soggetti che operano nell’area condominiale.
Va precisato che, nella ipotesi in cui vi siano più imprese ad operare nello stesso momento, oltre al DVR elaborato dal condominio, dovrà essere predisposto il DUVRI, ossia il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali che tenga conto della presenza di più soggetti, nonché dei diversi rischi dovuti alla contemporanea presenza di più imprese all’interno della stessa area condominiale.
Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, pena la possibilità di risoluzione dello stesso in danno del condominio.
RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE.
Dal mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, nonché degli obblighi che gravano sull’amministratore nella sua qualità di custode, deriva la sua responsabilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale, oltre al rischio di essere assoggettato a sanzioni nel caso in cui vengano eseguiti accertamenti da parte degli organi preposti (ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) e vengano riscontrate violazioni in materia di sicurezza.
In sostanza, in applicazione della normativa innanzi richiamata, oltre che delle norme in materia di condominio (artt. 1130 e 1131 CC), sull’amministratore possono ricadere gravi responsabilità per eventi che si verificano a causa del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al richiamato Testo Unico.
Può accadere che da uno stesso fatto derivino responsabilità in capo all’amministratore di natura sia penale che civile, ovvero possono esservi illeciti che, seppur rilevanti dal punto di vista civilistico, non risultano idonei ad integrare la responsabilità penale dell’amministratore, difettando uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie.
In linea generale, nel nostro ordinamento non è prevista una figura di reato proprio[5], in cui sia espressamente richiesta la qualifica di amministratore in capo al soggetto attivo, ma esistono però numerose ipotesi in cui l’amministratore può essere chiamato a rispondere in sede penale per atti compiuti ( ovvero omessi) nell’esercizio delle sue funzioni.
E’ ovviamente vasta la gamma dei reati in cui può incorrere l’amministratore, a partire da quello ex art. 677 CP (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) o da quelli che possono derivare dalla mancata osservanza dell’art. 2050 CC (Responsabilità per l’esercizio di azioni pericolose), fino a quelli conseguenti al mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Esaminare ogni possibile ipotesi di reato di cui può essere responsabile l’amministratore di condominio richiederebbe un intero volume, è però importante tenere sempre a mente il principio base secondo cui la responsabilità penale dell’amministratore deriva dal principio generale previsto dall’art. 40, 2° comma, CP, secondo cui non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Anche quando un evento è conseguenza dell’omissione si ha il c.d. “nesso di causalità”, il quale sussiste allorquando sia stato accertato, secondo criteri di alta probabilità, che tale evento non si sarebbe verificato senza la condotta commissiva e/o omissiva dell’agente. Nel caso dell’amministratore, l’obbligo giuridico di non porre in essere condotte dalle quali può derivare un evento dannoso, ovvero impedirle, è conseguenza dell’incarico ricevuto ( ed accettato), in virtù del quale egli ha assunto una posizione di garanzia ope legis.
In conclusione, sotto il profilo penale, è possibile senza dubbio alcuno affermare che il sistema sanzionatorio previsto dalla legge (in particolare dal TU) per la figura del datore di lavoro e del committente si applica anche all’amministratore di condominio, ovvero al soggetto individuato dai condomini nel caso in cui non vi sia un amministratore, e che, essendo la responsabilità penale personale egli sarà chiamato a rispondere direttamente per tutti quei fatti dannosi e/o pericolosi che si sono verificati o che avrebbero potuto verificarsi a causa della sua condotta commissiva e/o omissiva, salva la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento.
All’esito dell’adozione dell’Accordo Stato-Regione previsto dalla nuova formulazione dell’art. 37 del D. Lgs n. 81/08, l’amministratore del condominio, nella sua veste di datore di lavoro, sarà assoggettato all’obbligo di formazione ivi previsto, mentre è esclusa l’applicabilità, nei suoi confronti, della normativa in materia di lavoro occasionale (art. 2222 CC), almeno secondo un primo orientamento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (prot. n. 29 dell’11.1.2022).
· Avvocato, Consulente ARPE
[1] Infortunio: incidente sul lavoro che provoca lesioni, anche mortali.
[2] Malattia professionale (o tecnopatia): patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa a causa di fattori presenti nell’ambiente in cui presta servizio.
[3] Art. 2 D. Lgs 81/2008 «Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N) , e successive modificazioni.
[4] Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25 del 5 marzo 1997, ha chiarito che nei condomini il datore di lavoro è individuato nella figura dell’amministratore.
[5] Reato proprio: reato che esige, ai fini della sua configurabilità, una determinata qualità, anche professionale, in capo al soggetto agente.