All’interno del “Pacchetto per il clima e l’energia 2020”, la Commissione Europea ha spinto gli Stati membri ad aumentare e accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente per contribuire all’attuazione del processo di decarbonizzazione e, al contempo, fornire un notevole impulso all’economia, colpita dalla pandemia di Covid 19. In tale contesto, il Governo italiano, tra le altre misure, ha varato il DL 34/2020 cd “Rilancio”, che comprende anche le agevolazioni del Superbonus 110%. Tra i vari adempimenti necessari per accedere all’incentivo fiscale, ai sensi del comma 13, lettera a) dell’art. 119 del DL “Rilancio” è richiesta l’asseverazione. Il presente articolo si riferisce all’asseverazione da trasmettere attraverso il Portale SuperEcobonus 110%, relativa agli interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL). Nel caso di utilizzo diretto della detrazione fiscale, si procede con l’invio al termine degli interventi ed entro 90 giorni dalla data di fine lavori; nel caso di cessione del credito oppure sconto in fattura, si può procedere a fine lavori o per SAL. Come indicato all’art. 121, comma 1-bis, della legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura (opzioni alternative all’utilizzo diretto della detrazione fiscale), per gli interventi dell’art. 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%. Ai fini del SAL, occorre far riferimento agli importi quietanzati dei lavori e per tale ragione il Portale SuperEcobonus 110% richiede l’inserimento del costo dei lavori realizzati e del costo complessivo previsto in progetto dei lavori, sia per gli interventi “trainanti” che “trainati”. Per la trasmissione delle asseverazioni sul Portale SuperEcobonus, i SAL sono riferiti esclusivamente alle spese relative agli interventi di efficienza energetica oggetto dell’asseverazione, e non al SuperSismabonus o ad altri eventuali bonus edilizi.
L’invio dell’asseverazione è effettuato unicamente per via telematica attraverso il Portale SuperEcobonus dall’asseveratore/trice, ovvero un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto/a al proprio ordine o collegio professionale, in possesso di una polizza assicurativa in corso di validità e di capienza adeguata, non inferiore a 500.000 euro e comunque di massimale commisurato all’importo dei lavori da asseverare. Durante l’inserimento dei dati obbligatoriamente richiesti, il Portale SuperEcobonus 110% verifica il rispetto dei parametri tecnici (ad esempio trasmittanza termica, efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente, COP ecc.) e richiede il caricamento degli allegati necessari (ovvero APE ante operam, APE post operam, scelta della polizza assicurativa, computo metrico, fattura/e), senza i quali non è possibile procedere con l’invio e successivo rilascio del protocollo dell’asseverazione. A valle dell’iter, il Portale genera l’asseverazione protocollata con il codice ASID, che è il codice da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel caso di cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista (cfr. Provv. Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, punto 4.5).
Ciò premesso, esaminiamo alcuni casi per i quali si rendono necessarie la modifica o la correzione di un’asseverazione già trasmessa attraverso il Portale SuperEcobonus 110%, indicandone la procedura risolutiva.
CASO 1: Ho completato e protocollato un SAL del 30% e mi sono accorto/a di alcuni errori (ad esempio un codice fiscale sbagliato, un valore dei parametri tecnici per intervento trainante o trainato, l’importo dei lavori realizzati). Come posso correggere?
In generale se si riscontrano degli errori nell’asseverazione, è possibile annullare il codice ASID generato, cliccando sul pulsante “Annulla protocollo”. L’ASID annullato verrà inserito come riferimento nella successiva asseverazione. È necessario sottolineare una regola fondamentale, ovvero il pulsante “Annulla protocollo” compare soltanto se non si è creata (oppure creata e poi eliminata) l’asseverazione del SAL successivo. Occorre porre attenzione sul fatto che verrà automaticamente bloccato l’annullamento del protocollo della precedente asseverazione, come indicato nel Portale SuperEcobonus 110%, quando si crea l’asseverazione successiva.
CASO 2: Il Portale SuperEcobonus 110% ha incrementato i limiti di spesa del 50% per il SAL iniziale, ma l’edificio non è un fabbricato danneggiato, ricadente all’interno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. Come posso correggere?
Il limite di spesa per gli interventi di cui al SuperEcobonus (commi 1 e 2 dell’art. 119) incrementato del 50% viene applicato dal Portale SuperEcobonus, se nella pagina iniziale “Crea nuova asseverazione” alla domanda “L’intervento rientra tra quelli previsti dal comma 4-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni” si inserisce la spunta su “Sì”. Si sottolinea pertanto che l’aumento del 50% non è operato in automatico dal Portale in base alla scelta del Comune in cui ricade l’edificio oggetto di intervento, ma dipende dalla risposta indicata dall’asseveratore/trice in sede di compilazione del modello di asseverazione. Non è possibile modificare i dati inseriti nella pagina iniziale “Crea nuova asseverazione”, come indicato nell’alert nella medesima pagina “Attenzione queste informazioni non possono essere più cambiate neanche nei sal successivi. Controlla bene i dati inseriti”.
Ciò premesso, si distinguono due possibili procedure a seconda della casistica in cui ci si trova ad operare:
CASO 2A
Procedura da seguire per la correzione
· SAL iniziale protocollato
· SAL successivi mai creati
Occorre annullare l’asseverazione del SAL 30%, cliccando su “Annulla protocollo” secondo la regola fondamentale esposta nel caso 1. L’asseverazione annullata rimane nell’ Area Personale all’interno di “Le mie asseverazioni”, con il pulsante al 30% in blu (perché “in lavorazione”). A questo punto, si carica un nuovo SAL al 30% dall’inizio, compilando nuovamente i dati dalla sezione “Crea nuova asseverazione”, e si completa l’iter dell’asseverazione. Nel campo “Note” si indica di aver annullato il precedente protocollo ASID per l’errore commesso nell’immissione della spunta alla domanda di cui sopra. Per la precedente asseverazione annullata, si ritiene che non ci siano problemi, se non ha prodotto effetti ai fini dello sconto in fattura oppure cessione del credito.
CASO 2B
Procedura da seguire per la correzione
SAL iniziale creato,
ma MAI protocollato
L’asseverazione risulta “in lavorazione” nell’area personale “Le mie asseverazioni”. In questa specifica condizione, è possibile eliminare tale lavoro. Da “Le mie asseverazioni”, si clicca su “Visualizza” in corrispondenza di quella asseverazione appena creata. Si apre così la pagina di lavoro da cui si può cancellare l’asseverazione attraverso il pulsante “Elimina lavoro” in basso a sinistra.
CASO 3: Ho redatto un SAL direttamente del 60% (senza partire dal 30%). Ho notato che il limite per l’installazione degli impianti fotovoltaici è di 1.600 euro/kW, ma si tratta di manutenzione straordinaria. Come posso ripristinare il valore di 2.400 euro/kW?
Il Portale SuperEcobonus 110% applica in automatico il limite di 1.600 euro/kW (anziché 2.400 euro/kW) se nella pagina iniziale “Crea nuova asseverazione” alla domanda: “L’intervento rientra nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, N. 380”, si mette la spunta su “Sì”. Per la risoluzione, si applica e si segue la medesima ratio del caso 2, ovvero:
CASO 3A
Procedura da seguire per la correzione
· SAL 30% saltato
· SAL 60% protocollato
· SAL finale mai creato
Si eseguono le stesse operazioni del caso 2A, ma andranno adottate per il SAL del 60%.
CASO 3B
Procedura da seguire per la correzione
· SAL 30% saltato
· SAL 60% creato, ma mai protocollato
· SAL finale mai creato
Si esegue la stessa operazione del caso 2B.
CASO 4: Sono subentrati ulteriori interventi rispetto al precedente SAL del 30%, ad esempio la sostituzione degli infissi. Come posso aggiungerli nel SAL successivo?
In presenza di interventi aggiuntivi, è possibile generare il SAL dello step successivo, cliccando su “ci sono state varianti in corso d’opera che hanno comportato il nuovo deposito della relazione tecnica” oppure che “ci sono state varianti in corso d’opera che NON hanno comportato il nuovo deposito della relazione tecnica”. In entrambi i casi, possono essere modificati i precedenti interventi inseriti o aggiunti nuovi. Nella sezione dedicata al caricamento degli allegati obbligatori, si andranno poi a inserire i nuovi documenti necessari.
Ing. Elena Allegrini, Ph. D.
Ricercatrice Enea
Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE)
Divisione Sistemi, Progetti e Servizi per l’efficienza energetica (SPS)
Laboratorio Supporto per le Attività Programmatiche (SAP)