Redazione Arpe

SISMA BONUS-INTERVENTI CON IL BONUS 110%

Nell’ambito degli interventi previsti con il Bonus 110%, si può usufruire del Sisma Bonus, essenziale per le zone di prima e seconda  categoria sismica, superfluo, a mio parere, per le zone di terza categoria sismica.  L’Italia è praticamente tutta considerata sismica  dalla normativa vigente. Il territorio è diviso in 4 zone, a differente livello di pericolosità sismica, zonizzazione  prevista dalla Legge n. 64 del 1974. Le zone prima e seconda sono quelle di livello più alto di pericolosità sismica, zone che nel passato hanno subito i terremoti più forti e più distruttivi. Le zone di terza categoria sismica si possono considerare a basso livello di pericolosità sismica, zone dove si verificano terremoti leggeri, spesso con onde simiche  che provengono da epicentri lontani situati in zone di seconda o prima categoria.  La quarta è di bassissimo livello di pericolosità sismica o livello  nullo, infatti le norme prevedono che in questa zona, nel redigere nuovi progetti, si può non tener conto degli effetti sismici se gli edifici posseggono alcuni  requisiti.

In che consiste il Sisma Bonus? Sono previsti alcuni interventi sulle strutture e sulle rifiniture dell’edificio, che dovrebbero migliorarne la resistenza ai terremoti. I principali interventi per una struttura di un edificio in cemento armato, sono :

  • Per prevenire il ribaltamento delle tamponature esterne durante il terremoto si realizzano intonaci armati sulle facciate dell’edificio ;
  • Per dare una resistenza, alle azioni sismiche orizzontali, ai telai ( costituiti da pilastri e travi ) si prevedono interventi di rinforzo dei nodi.

Poi si possono effettuare altri interventi come il risanamento di balconi e aggetti, il ripristino di elementi ammalorati, interventi che, se necessari, si possono effettuare con altri Bonus in base ad un’Idoneità Statica eseguita sul corpo strutturale dell’edificio. I due principali interventi, per gli edifici che ricadono nella terza categoria sismica, risultano inutili e in alcuni casi neanche migliorativi per la resistenza ai terremoti, a volte  dannosi per le strutture dell’edificio. In pratica vengono previsti per aumentare notevolmente l’importo da acquisire con il Bonus 110%, dato che, per esempio, nel progetto di fattibilità, relativo ad un edificio situato a Roma in zona Parioli, l’importo per il Sisma Bonus è il 60% dell’importo totale del 110%.

Esaminiamo sinteticamente questi due interventi :

  • Riguardo il primo intervento,  effettuato ad esempio a Roma, città che ricade in zona di terza categoria sismica dal 2003, ci si chiede : dal dopo guerra, anni cinquanta, si è mai verificato, in occasione di qualche terremoto,  il pericolo che si ribaltasse qualche  parete di tamponatura di facciata di un edificio in cemento armato? La risposta è chiaramente negativa e quindi anche se sono state effettuate delle verifiche al riguardo,  verifiche che spesso fanno risultare quanto voluto, è un intervento del tutto inutile mettere gli intonaci armati antiribaltamento su tutte le facciate dell’edificio.
  • Il secondo intervento, consisterebbe nel rinforzare i nodi dei telai, perché nella struttura, nata non resistente al sisma, i nodi dei telai non hanno armature che collegano saldamente i pilastri alle travi, ossia i telai non sono resistenti alle azioni sismiche orizzontali. In fase di progettazione si devono prevedere numerose indagini per individuare il livello di conoscenza della struttura, indagini distruttive da effettuare sul cemento armato ( carotaggi, saggi per individuare le armature, ecc. ) indagini  che se non idoneamente eseguite possono danneggiare le strutture. Il costo di queste indagini è notevole e raddoppia o triplica il costo delle progettazioni.

Senza addentrarci troppo nella parte tecnica, questo intervento così come viene realizzato, risulta un vero palliativo ai fini sismici. Dovrebbe essere effettuato su tutti i nodi, invece viene effettuato solo su i nodi di alcune facciate, risultando spesso unidirezionale e non bidirezionale come dovrebbe essere. Inoltre come sopra accennato, eventuali elementi strutturali dissestati dovrebbero essere individuati con un’Idoneità Statica e non nell’ambito di un Sisma Bonus. Il paradosso poi, per il Bonus 110%, è che per il “ Miglioramento Energetico “ è previsto che vengano effettuati controlli da parte dell’ENEA, a lavori eseguiti, anche dopo 5 anni, ENEA che deve controllare se sono stati raggiunti i requisiti previsti e riferire all’Agenzia delle Entrate. Se l’ENEA rileva che con gli interventi eseguiti non  si sono raggiunti gli obbiettivi previsti per l’erogazione del credito, l’Agenzia delle Entrate richiede indietro il credito ai Condomini dell’edificio, e lo può fare fino a 8 anni dalla fine dei lavori. Invece per il Sisma Bonus, il cui importo è generalmente maggiore del Bonus energetico, non sono previsti controlli, ossia  non si controlla, ad esempio, se gli  intonaci armati fossero veramente necessari, ne se gli interventi sui nodi abbiano avuto un minimo di efficacia ai fini sismici.

Inoltre sempre per il Sisma bonus le verifiche statiche, vengono eseguite come  “interventi locali “. Le norme tecniche vigenti prevedono per le verifiche strutturali sul realizzato, tre possibilità a seconda degli interventi da effettuare :

  • Interventi locali;
  • Interventi di miglioramento sismico ;
  • Interventi di adeguamento sismico.

Per il Sisma Bonus si adotta il primo, perché già il secondo comporterebbe molti interventi notevolmente invasivi, e si dovrebbe raggiungere un’altra classe di vulnerabilità sismica. In questo modo però non si ha alcuna certezza di aver raggiunto dei miglioramenti sismici sulle strutture, per la mancanza di un controllo effettuato da Tecnici esterni ai lavori eseguiti. A Roma per gli edifici con pareti portanti in muratura, normalmente non si utilizza il Sisma bonus. In alcuni casi lo si utilizza per gli edifici a struttura mista (pareti murarie portanti e cemento armato), realizzati fra le due guerre, soprattutto per il consolidamento dei pilastri in cemento armato. Interventi che, come precisato, avrebbero dovuto essere eseguiti nel passato, per prevenire collassi,  in base ad una Idoneità Statica. In definitiva prevedere nelle zone di terza categoria sismica il Sisma Bonus, quando si effettuano i lavori con il Bonus 110%, risulta un’operazione eseguita prevalentemente a fini speculativi, per ottenere un notevole importo di denaro con il Bonus 110 %.  Per il Sisma Bonus poi, non vengono nemmeno eseguiti controlli per conto dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della conservazione del credito. Non si comprende perché, quando per il Bonus 110% sono state rilevate molte truffe per mancanza di controlli, si sia lasciata questa possibilità, per le zone di terza categoria sismica,  di sperpero legalizzato del denaro pubblico con il Sisma Bonus. Sarebbe opportuno indirizzare questi soldi, versati con il Sisma Bonus per lavori inutili nelle zone di terza categoria sismica, nelle zone di prima e seconda categoria sismica, eventualmente anche per le ricostruzioni, ossia versare questi soldi a coloro che i terremoti li hanno avuti veramente e che ne hanno notevolmente sofferto.

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