Redazione Arpe

lavoro occasionale

Comunicazione preventiva

Con il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 22 ottobre 2021 è stato introdotto un obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato a carico del Committente che coinvolga nella propria organizzazione produttiva un lavoratore autonomo occasionale.

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 11 gennaio 2022 prot. n. 29. Pertanto i soggetti che non rivestono tale qualifica non sono interessati dall’obbligo di comunicazione

Si tratta di una comunicazione preventiva che andrà resa dai committenti. In sostanza, una comunicazione da inoltrarsi, tramite sms o posta elettronica, prima che il lavoratore autonomo inizi a lavorare. Chi non lo farà rischia una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale si è realizzata l’omissione o la comunicazione sia stata eseguita in ritardo. Per questa violazione non è possibile avvalersi della procedura di diffida (la regolarizzazione postuma su intimazione dell’Ispettorato).

La norma inoltre va a variare anche l’articolo 14 del DLgs 81/2008 (ove viene prevista la sospensione dell’attività aziendale applicabile quando si constatano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ma, soprattutto, quando si riscontra la presenza di lavoratori “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei regolarmente occupati) introducendo tra le cause che determinano la sospensione delle attività anche la presenza di autonomi occasionali occupati in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. 

Questa tipologia di lavoro è normata dall’articolo 2222 Codice civile e si applica a un lavoratore che svolge, in proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale e deve avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo economico con ritenuta d’acconto. L’attività autonoma e occasionale non prevede continuità, abitualità, professionalità e coordinazione con il committente e la sua durata non può essere superiore a 30 giorni in un anno con lo stesso committente

La norma vorrebbe, nelle intenzioni, rafforzare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e contrastare forme elusive questa tipologia di lavoro. Il rischio è che un aggravio di oneri burocratici per i datori di lavoro si traduca, nei fatti, in un aumento delle elusioni e, quindi, del lavoro irregolare. Gli adempimenti burocratici, che affollano le scrivanie dei commercialisti, sono già abbastanza stringenti per questa forma di impiego.

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