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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: ANCHE PER IL CONDOMINIO?

La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/1994, in coerenza con i concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, é stato l’obbligo della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro e l’introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione del quale, appunto, il datore di lavoro ne é il responsabile.

La valutazione del rischio doveva, pertanto, definirsi come un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio) e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali.

Deve sottolinearsi sul punto il carattere innovativo delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55): il datore di lavoro non é solo il “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”, ma é divenuto il principale partecipe e diretto responsabile di un processo volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (documentata in un apposito “documento di valutazione dei rischi”), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento della specifica attività lavorativa di volta in volta considerata.

Il D.Lgs. 81/2008 conserva e recepisce l’impostazione introdotta dal D.Lgs. 626/1994.

L’art. 2, comma 1, lett. q, del T.U. sulla Sicurezza definisce la “valutazione dei rischi” come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza“.

Sempre a livello ermeneutico, il medesimo art. 2, comma 1, alla lett. s) definisce il concetto di “rischio” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” ed alla lett. r) la nozione di “pericolo” come la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni “.

Come evincesi, la valutazione dei rischi, da intendersi come la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, ha il precipuo scopo di individuare le misure di prevenzione e di protezione più idonee e adeguate e di elaborare il programma di quelle misure atte a garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Proprio la formulazione testé riportata consente di qualificare come centrale il ruolo attribuito alla valutazione dei rischi nell’ambito dell’intero sistema di prevenzione e protezione: il datore di lavoro deve, infatti, preliminarmente procedere alla valutazione – e quindi alla individuazione – di tutti i rischi connessi all’esercizio della sua attività d’impresa, soltanto all’esito di detta valutazione, sarà possibile individuare le misure di prevenzione applicabili nel caso specifico, valutandone l’efficacia e l’efficienza anche in un’ottica di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.

Dunque in estrema sintesi, la valutazione dei rischi consiste:

  1. in una valutazione globale e documentata di tutti i rischi connessi all’esercizio di una determinata attività lavorativa;
  2. nella individuazione delle misure idonee e adeguate a salvaguardare la salute dei lavoratori in presenza dei rischi rilevati ed individuati;
  3. nella elaborazione di un programma di misure che nel tempo dovranno garantire un miglioramento degli standards di sicurezza.

La nozione di valutazione dei rischi fin qui esaminata, il cui onere, come detto, grava sul datore di lavoro, é qualificata dall’art. 15, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 come una misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Detta misura é poi strettamente connessa con le altre prescrizioni individuate dal medesimo articolo di riferimento ed in specie:

  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro (art. 15, lett. b) T.U.);
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art. 15, lett. c) T.U.);
  • la riduzione dei rischi alla fonte (art. 15, lett. e) T.U.)

In ragione di quanto finora esposto, la valutazione dei rischi, al pari del documento che la recepisce (c.d. documento di valutazione dei rischi), non può essere statica.

Sul punto, l’art. 29, comma 3, del T.U. sulla Sicurezza, si come riformulato ed integrato dal D.Lgs 106/2009, stabilisce che “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

Dunque la valutazione dei rischi deve essere rielaborata:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • ogni qualvolta i risultati della sorveglianza sanitaria evidenzino la necessità di provvedervi.

A seguito della rielaborazione della valutazione dei rischi per suesposte causali, deve procedersi, entro il termine di trenta giorni, anche alla rielaborazione del documento di valutazione dei rischi.

II primo comma dell’art. 28 del T.U. sulla Sicurezza prevede che la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’attività lavorativa deve essere effettuata anche “nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro“.

Dall’ampia formulazione dell’art. 28 si evince che il datore di lavoro deve analizzare tutti i fattori di rischio, nessuno escluso, con la conseguenza che la valutazione deve riguardare anche le attrezzature di lavoro impiegate, le sostanze utilizzate e la sistemazione dei posti di lavoro.

Inoltre il dettato normativo, che richiede al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi riguardante particolari “gruppi di lavoratori”, comporta che la valutazione deve essere effettuata anche in relazione ai rischi che dipendono da condizioni soggettive dei lavoratori e non soltanto quelli che sono relative a circostanze oggettive, anche in considerazione della specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavorativa.

Le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione dei rischi sono indicate dall’art. 29 D.Lgs. 81/2008.

Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli amministratori di condominio – per le considerazioni in precedenza svolte – sono tenuti alla valutazione dei rischi.

Ai sensi del quinto comma del richiamato summenzionato art. 29 “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate [ … ] Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’’effettuazione della valutazione dei rischi.

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione delle procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, detti datori di lavoro potranno autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Deve precisarsi che l’autocertificazione non esonera il datore di lavoro dall’onere di effettuare la valutazione dei rischi, ma solo dall’obbligo di elaborare e custodire il documento ad esso relativo di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Dunque, anche l’amministratore di condominio é tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi nel condominio con dipendenti – propedeutica alla formazione-informazione del dipendente (artt. 36-37) ed alle dettagliate informazioni agli appaltatori (art. 26) -, ma alcun obbligo di redigere il relativo documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 D.Lgs. gli é richiesto.

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