Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si è esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario, attuando le disposizioni del Decreto Legge n. 36/2022.
Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni in merito e come un forfettario può adeguarsi all’obbligo, iniziando ad emettere fattura elettronica.
Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari: in cosa consiste.
Il decreto legge n.36/2022 attua le “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
L’articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto contiene le misure che estendono l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che:
1. L’obbligo entra in vigore per i contribuenti in regime di vantaggio e forfettario
Infatti l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:
2. L’obbligo si estende dal 1° gennaio 2024 a tutti i forfettari
Il 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore solo per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente avevano percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000.
I forfettari che nel 2021 erano rimasti al di sotto dei € 25.000 di compensi o ricavi potevano beneficiare di un regime transitorio, in cui rimanevano esentati da tale obbligo.
A chiarire l’applicazione di tale regime transitorio è stata l’Agenzia delle Entrate che, con la Faq 150 del 22 dicembre 2022, ha ribadito che:
Il regime transitorio è terminato a fine 2023, quindi la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.
Fattura elettronica e forfettari: le sanzioni
Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari ad ora si applicano i termini di emissione della fattura elettronica in vigore anche per tutti gli altri contribuenti, che si possono riassumere nel seguente modo:
In caso di invio tardivo della fattura, sono previste le seguenti sanzioni, stabilite dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997:
Esenti gli operatori Sanitari
Il decreto Milleproroghe conferma anche per il 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. Nell’ambito delle proroghe di termini in materia economica e finanziaria, il D.L. n. 215/2023 ha infatti esteso anche all’anno 2024 la previsione in base alla quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche
Possibili soluzioni
La prima soluzione consiste nell’utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Accedendo alla propria area riservata, nella sezione «Fatture e corrispettivi» e quindi «Fatture elettroniche e conservazione», si potrà selezionare il tipo di fattura scegliendo tra ordinaria, semplificata e Pa. A seguire è possibile generare la fattura, trasmetterla al Sistema di interscambio (Sdi) e, quindi, conservarla.
Altra soluzione è l’utilizzo dei software di fatturazione elettronica a pagamento realizzati dalle software house private a fronte di un corrispettivo normalmente piuttosto contenuto, solitamente questi software permettono di fruire di ulteriori servizi ed utilità come per esempio: la possibilità di visualizzare la situazione complessiva del fatturato ed effettuare eventuali comparazioni; la possibilità di verificare l’avvenuto superamento della nuova soglia degli 85mila euro oppure della soglia dei centomila euro, che comporta che variazione del regime forfettario. La fatturazione elettronica generalizzata permetterà la soppressione di alcuni di quegli adempimenti che finora risultavano necessari per fornire alle Entrate quelle informazioni che invece potrà più semplicemente acquisire dalle fatture elettroniche, come la oramai quasi certa soppressione della Certificazione Unica da parte dei soggetti che erogheranno compensi, a partire dal periodo d’imposta 2024, ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio, prevista dal decreto Adempimenti, oppure anche il possibile allargamento della platea di chi potrà utilizzare il modello Redditi precompilato, che a breve potrebbe includere anche i soggetti forfettari.In quest’ultimo caso vedremo come l’Agenzia gestirà la differenza tra volume di affari e corrispettivi percepiti. Potrebbe essere in cantiere un intervento normativo finalizzato ad ancorare il riferimento al momento di imponibilità al fatturato e non più agli incassi.
Applicazione e versamento del bollo sulla fattura elettronica
Per i forfettari la mancata applicazione dell’Iva comporta l’obbligo di assoggettare a imposta di bollo le operazioni attive fatturate con importo superiore ad euro 77,47. Posto quanto sopra, dovendo rammentare come la soglia di legge (85.000 euro) sia riferita ai ricavi o compensi, si entra nel merito della questione afferente all’assoggettabilità o meno a tassazione dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti che, com’è noto, ammonta a 2,00 euro per ciascuna fattura di importo superiore ai 77,47 euro. L’imposta di bollo sulle fatture emesse dai contribuenti che utilizzano il regime forfettario riaddebitato ai clienti va indicato con codice Iva N2.2 concorre a formare il reddito imponibile e come tale va assoggettato alle imposte sostitutive, come indicato dell’Amministrazione finanziaria in risposta ad interpello n. 428/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24 con le seguenti scadenze:
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, è utilizzabile il ravvedimento operoso da parte del contribuente.