Con la recente ordinanza n. 16613 pubblicata lo scorso 23 maggio, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul delicato tema del recupero delle quote condominiali insolute affe- renti un immobile di proprietà di un soggetto, ma abitato dalla moglie di costui poiché a quest’ultima assegnato dal Tribunale in forza di provvedimento di separazione personale dei coniugi.
Capita sovente, infatti, nell’ambito della gestio- ne condominiale, che, a fronte dell’esistenza di un diritto di abitazione spettante a soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, l’amministrato- re, ricevuto il mandato di attivare il procedimento monitorio al fine di ottenere il decreto ingiuntivo a carico del debitore, debba preliminarmente e cor- rettamente individuare il soggetto nei cui confronti rivolgere l’azione giudiziaria.
Nel caso risolto dall’ordinanza in commento, l’amministratore, dinanzi al mancato pagamen- to delle spese condominiali, aveva deciso di agire in giudizio contro il soggetto che, a tutti gli effetti, appariva quale condomino dell’immobile e cioè la moglie separata del proprietario, ottenendo nei suoi confronti il richiesto decreto ingiuntivo. Vistasi respingere l’opposizione dal Giudice di Pace compe- tente, l’ingiunta proponeva appello innanzi al Tribu- nale di Bari, insistendo sul proprio difetto di legitti- mazione passiva in considerazione del fatto che le quote insolute, a suo dire, potevano essere richieste soltanto all’effettivo proprietario dell’appartamento e ciò a prescindere dalla regolamentazione che i co- niugi avevano dato ai propri rapporti interni ed alla conseguente suddivisione delle spese.
Il Tribunale accoglieva l’appello, la cui senten- za è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale ha tenuto a specificare che il coniuge as- segnatario di un’abitazione in condominio è, sem- plicemente, titolare di un diritto di godimento sul bene (alla stregua di un conduttore, il che impedi- rebbe, peraltro, l’applicabilità del disposto dell’ul- timo comma dell’art. 67 disp. att. c.c.) e non ha al- cun obbligo nei riguardi del fabbricato. Il soggetto deputato a pagare le quote condominiali è soltanto il coniuge proprietario, pur se di fatto impossibili- tato ad abitare l’appartamento. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte: “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei ser- vizi comuni esclusivamente da ciascun condomino e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto re– ale sulla singola unità immobiliare, sicchè è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del con- vivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimen– to della casa familiare come diritto personale di go- dimento sui generis”. Non ha, dunque, alcun rilievo che il coniuge residente paghi le bollette, versi la tas- sa della spazzatura o che, precedentemente, abbia proceduto a versare gli oneri condominiali.