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Cessato l’incarico di amministratore, a chi deve essere riconsegnata la documentazione contabile condominiale

L’ordinanza n. 18185 della Corte di Cassazione, pubblica-ta il 24 giugno 2021, fornisce un’apprezzabile interpretazione all’art. 1129, ottavo comma, c.c., che, limitandosi ad imporre l’ob- bligo in capo all’amministratore che abbia terminato il proprio incarico di consegnare la documentazione inerente all’intera attività di gestione condominiale, non specifica chi sia il soggetto al quale detta consegna debba essere effettuata.

La questione origina dalla pretesa azionata innanzi al Tribunale Civile di Catania da parte di due condomini, i quali pretendevano che l’amministratore uscente consegnasse loro il rendiconto della gestione straordinaria della piscina dell’an- no 2012 e quello, parziale, della gestione ordinaria 2013. Sosteneva, invece, l’amministratore che nei Condominii ove sia ob- bligatoria la nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 1129, primo comma, c.c., i documenti inerenti alla gestione, ivi compresi i rendiconti, dovessero essere consegnati soltanto al nuovo amministratore nominato dall’assemblea e non anche ai singoli condomini che ne facessero richiesta.

E detta pretesa ha portato avanti anche con il ricorso in Cassazione dopo che la Corte d’Appello di Catania, ribaltando la decisione del Tribunale che gli aveva dato ragione, aveva riconosciuto in capo ai due condomini il diritto ad ottenere la consegna dei documenti richiesti.

La Suprema Corte, nel confer- mare la sentenza della Corte territoriale, ha così sostanzialmente motivato la propria decisione: fermo l’obbligo in capo all’amministratore di consegnare l’intera documentazione in suo possesso inerente l’attività gestoria e perciò anche di rendere il conto della gestioneconclusione a cui era pacificamente pervenuta la giurisprudenza, facendo applicazione del generale obbligo di rendiconto e di restituzione imposto dall’art. 1713, primo comma, c.c., considerato che trattasi di documentazione che l’amministratore detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza dei condomini mandanti ove l’assemblea abbia tempestivamente provveduto alla designazione di un nuovo amministratore, l’amministratore uscente deve necessariamente consegnare quella documentazione a costui in considerazione del fatto che la delibera di nomina ha efficacia nei confronti anche dei terzi ai fini della rappresentanza sostanziale del Condominio.

L’eventuale mancata nomina di un nuovo amministratore, invece circostanza che il ricorrente ha prospettato essere avvenuta nel complesso immobiliare non legittima alcuno ius retinendi da parte dell’amministratore uscente, in quanto il rapporto di amministrazione sussiste pur sempre con i singoli condomini mandanti del mandato collettivo e non con il Condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato. Stante, dunque, l’estinzione del mandato collettivamente affidatogli, l’amministratore uscente deve consegnare la documentazione anche al condomino che gliene faccia richiesta, potendosi presumere che detta richiesta interessi ugualmente tutti i condomini, in quanto affare ad essi comune.

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