E’ questo il parere espresso dalla Sez. V del Tribunale Civile di Roma (Giudice dott. Miccio) con la recente sentenza n. 6379 del 15 aprile 2021 con la quale ha risolto una controversia condominiale piuttosto frequente nella prassi.
Il Giudice è stato chiamato a statuire sulla domanda proposta da alcuni condomini che intendevano annullare una delibera con la quale l’assemblea aveva approvato un progetto esecutivo di lavori inerente l’ampliamento della capienza dell’autorimessa condominiale.
Nella specie, il Condominio aveva fatto sviluppare da un tecnico di sua fiducia un progetto per aumentare la capienza dell’autorimessa da n. 54 autovetture – destinazione originaria del bene – a n. 74, richiedendo ed ottenendo preventivamente il parere favorevole di conformità dei Vigili del Fuoco.
La delibera aveva incontrato l’opposizione di alcuni condomini , i quali deducevano riassuntivamente, per quanto qui interessa, che: (i) il regolamento contrattuale prevedeva n. 54 posti auto e, dunque, sarebbe stato necessario modificarlo con deliberazione unanime dei condomini; (ii) trattandosi di spesa straordinaria, non v’era la maggioranza legale prevista dall’art. 1136, II comma, c.c. per assumere la delibera; (iii) l’aumento del numero delle vetture costituiva un’innovazione e richiedeva le apposite maggioranze, non raggiunte; (iv) aumentando il numero di vetture sarebbe stato necessario assumere del personale e, dunque, con la delibera di approvazione del progetto era stata indirettamente approvata la costituzione di un rapporto di lavoro, argomento che non era neppure all’ordine del giorno.
Il Condominio, debitamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda ed il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, dichiarava l’inammissibilità della stessa, ritenendo i condomini attori carenti di un interesse giuridicamente rilevante.
Ed infatti, il Tribunale, sulla scorta di un orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, afferma che, per evitare che la propria azione legale sia dichiarata inammissibile, il condomino impugnante deve provare che, a seguito della decisione assunta durante la riunione, abbia subito effettivamente un pregiudizio economico o, per essere più precisi, “la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale” (si veda Cass. sent. n. 6128/2017).
Di conseguenza, trattandosi, nel caso di specie, di contestare una decisione assembleare meramente programmatica, preparatoria ed interlocutoria, cioè priva di effetti giuridici per i condomini, la stessa non è suscettibile di impugnazione, in quanto il provvedimento dell’assemblea non genera diritti o doveri in capo ai singoli proprietari.
Diversamente, per essere impugnata, la delibera avrebbe dovuto contenere l’approvazione definitiva dei lavori, la commissione del relativo appalto, i costi e la ripartizione di questi tra i vari condomini; e ciò anche per valutare se ci si trovi davanti ad una delibera di ordinaria o di straordinaria amministrazione, circostanza che solo un progetto appaltato permette di conoscere.