E’ questo il principio di diritto processuale espresso nell’ord. n. 29131 del 18/12/2020, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal nuovo conduttore dell’immobile all’interno del quale continuava ad essere esercitata l’attività di “scambio di coppie” espressamente vietata dal regolamento.
Lamentava il conduttore che l’accertamento contenuto nella sentenza a lui opposta non avrebbe potuto assumere alcun valore giuridico non essendo egli mai stato parte in quel giudizio. La Suprema Corte, oltre a smentire l’assunto del ricorrente, ha incentrato la propria decisione sulla circostanza che l’attività vietata, della quale era stata imposta la cessazione sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, continuasse ad essere esercitata all’interno dell’immobile e ciò indipendentemente dal relativo conduttore, la cui mancata partecipazione al giudizio diveniva per ciò stesso del tutto irrilevante.