L’art. 36 del T.U. sulla Sicurezza, sotto la rubrica “Informazione dei lavoratori”, prevede l’obbligo del latore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore una adeguata informazione, precisando che la stessa deve vertere:
a. “sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
e. sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
f. sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
g. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate”.
Per ciò che più propriamente concerne i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, il terzo comma del richiamato art. 36 prevede che a costoro “il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c)”. In particolare dunque, l’obbligo di informazione a carico del datore di lavoro (vale a dire a carico dell’amministratore di condominio) nei confronti di coloro che svolgono servizio di portierato deve riguardare
– i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale;
– i rischi specifici cui é esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
– i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
– le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Come evincesi l’obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro in favore dei lavoratori che svolgono servizio di portierato, deve riguardare, a norma dell’art. 36 T.U., i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa (nel caso che ci occupa del condominio) in generale; i rischi specifici cui il lavoratore é esposto in relazione alla specifica attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali (condominiali, nel caso specifico) in materia; i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi eventualmente utilizzati durante l’esercizio delle mansioni assegnate al lavoratore e le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Al quarto comma, l’art. 36 del T.U. si preoccupa di stabilire che “il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.
Oltre al dovere di informazione fin qui analizzato, il T.U. prevede i c.d. obblighi formativi a carico del datore di lavoro, vale a dire il dovere di quest’ultimo di assicurare a ciascun lavoratore e ai rappresentanti per la sicurezza una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Dunque ai lavoratori deve essere impartita una sufficiente ed adeguata formazione, con particolare riferimento al:
– concetto di rischio, vale a dire alla “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” (art. 2, comma 1, lett. s) T.U);
– concetto di danno, vale a dire alle conseguenze negative alla salute del lavoratore e alla sua integrità psico-fisica che possono verificarsi nello svolgimento dell’attività lavorativa;
– concetto di prevenzione, vale a dire al “complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” (art. 2, comma 1, lett. n) T.U);
– concetto di protezione,
– concetto di organizzazione della prevenzione aziendale, da intendersi sia come “l’’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2, comma 1, lett. 1) T.U), che come un “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza” (art. 2, comma 1, lett. dd) T.U.).
Il medesimo articolo prevede, altresì, che i lavoratori debbano essere formati anche sui rischi specifici riferiti alle mansioni concretamente assegnategli e svolte, ai possibili danni conseguenti all’attività lavorativa ed alle procedure di prevenzione e protezione specifici per il ciascun settore di attività.
Per completezza espositiva, si riporta qui di seguito il testo integrale dell’art. 37, commi secondo/quattordicesimo, del T.U. sulla Sicurezza risultante dalle integrazioni apportate dal D.Lgs. 106/2009 e dalla L. n. 215/2021, pur consapevoli che non tutte le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portieri privati, etc.):
Con1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
7 -ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. (1)
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
La formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni del lavoratore; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e leve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’ insorgenza di nuovi rischi. La formazione dei lavoratori deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Al pari di quanto previsto in materia di informazione, il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione dei lavoratori immigrati deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Venendo più propriamente al tema di indagine del presente elaborato, è possibile dire che la sicurezza sul lavoro impone che l’amministratore di condominio provveda affinché ciascun addetto al servizio di portierato – o ciascun lavoratore che rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (tra cui i portieri privati, etc.), per voler utilizzare la terminologia di cui al D.Lgs. 81/2008 – riceva una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle loro mansioni, le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, le procedure che riguardano la lotta antincendio, l’evacuazione e il pronto soccorso.Inoltre ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.La formazione deve essere attuata ogni volta che l’addetto al servizio di portierato venga assunto, cambi mansioni o vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove Sostanze e preparati pericolosi. Il corso di formazione al quale il lavoratore deve partecipare non può comportare oneri economici a so carico.La frequenza dovrà essere svolta in orario di lavoro, oppure pagata a parte, come ore di lavoro straordinario. A carico dei datori di lavoro che non ottemperano a quest’obbligo sono previste sanzioni di carattere detentivo o pecuniario (arresto o ammenda).
Esiste, infatti, un preciso obbligo del lavoratore di non sottrarsi alla formazione, senza giustificato motivo, e a seguire le prescrizioni di sicurezza del datore di lavoro. L’ inadempienza é parimenti sanzionata.