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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PORTIERE

L’art. 74 del D.Lgs. 81/2008 definisce il dispositivo di protezione individuale come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“.

I requisiti che contraddistinguono un dispositivo di protezione individuale sono il fatto che l’attrezzatura sia indossata e la sua idoneità a proteggere il lavoratore dai rischi derivanti dall’attività lavorativa che lo stesso é chiamato a svolgere.

Non sono, tra gli altri, dispositivi di protezione individuale:

  1. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  2. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  3. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono  essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, l’art. 3, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che “ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III“.

I dispositivi di protezione individuale, a norma dell’art. 76 T.U. sulla Sicurezza, devono: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Nello scegliere i dispositivi medesimi, il datore di lavoro deve: effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individuare le loro caratteristiche necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi da prevenire, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi dispositivi; valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a loro corredo, le caratteristiche dei dispositivi disponibili sul mercato e raffrontarle tra loro; aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

E’ lo stesso datore di lavoro a dover individuare le condizioni in cui il dispositivo di protezione deve essere utilizzato, tenendo in considerazione: l’entità del rischio; la frequenza dell’esposizione al rischio; le caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; le prestazioni del medesimo dispositivo.

Inoltre il datore di lavoro deve: mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale, assicurandone le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; provvedere a che i dispositivi di protezione individuale siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; destinare ogni dispositivo di protezione individuale ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso dispositivo da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il dispositivo lo protegge; rendere disponibile informazioni adeguate su ogni dispositivo adottato; stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei dispositivi di protezione individuale; assicurare una formazione adeguata ed organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dispositivi.

L’art. 78 del D.Lgs. 81/2008 individua, poi, gli obblighi gravanti sui lavoratori in materia di dispositivi di protezione individuali, prevedendo che gli stessi: devono sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari; devono utilizzare i dispositivi messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato; devono provvedere alla cura dei dispositivi messi a loro disposizione; non apportino modifiche di propria iniziativa; devono segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei dispositivi messi a loro disposizione.

Con la legge n. 215/2021 sono stati rafforzati gli obblighi del preposto in materia di utilizzo dei DPI, in particolare esso è tenuto, secondo la nuova formulazione dell’art. 18, lettera a) a: “sovraintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore ed informare i diretti superiori”.

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