Prima di presentare la CILA per il Superbonus ai fini degli incenti- vi previsti dall’ art. 119 della L. n. 77 del 17.07.2020 modificato da- gli articoli 33 e 33-bis della L. n. 108 del 29.07.2021 occorre veri- ficare da parte della proprietà la conformità edilizia-urbanistica delle parti dell’immobile oggetto dell’intervento.
Nei modelli relativi alla CILA-S sono attestati da parte del tec- nico professionista gli estremi del titolo abilitativo della costruzio- ne dell’immobile o del provvedi- mento che ne ha consentito la le- gittimazione o che la costruzione è stata completata in data an- tecedente al 01.09.1967, secon- do quanto riportato dall’art. 33, comma 1, lettera c), comma 13- ter.
Le eventuali difformità a livello edilizio-urbanistico sono a carico esclusivamente della proprietà; pertanto rimane fondamentale, prima di presentare la suddet- ta CILA-,S verificare la legittimità della costruzione in tutte le par- ti e laddove esistenti presenta- re il titolo abilitativo in sanato- ria per evitare la decadenza del beneficio fiscale secondo quanto riportato dal citato art. 119 della
L. n. 77 del 17.07.2020 modificato dall’ articolo 33, comma 1, lette- ra d), comma 13-quater della L. n. 108 del 29.07.2021 dove si ribadi- sce che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto dell’inter- vento.
Dalla lettura delle disposizioni evinciamo due conseguenze mol- to pericolose per i proprietari di immobili, che devono essere as- solutamente chiarite dall’Agen- zia delle Entrate : a) che il tecni- co che verifica la legittimità del- la costruzione in ogni sua parte o, che attesta l’esistenza del tito- lo abilitativo in sanatoria ottenu- to dal proprietario, entrambi og- getto della CILA-S, che egli deve presentare ai fini degli incentivi fiscali, non ha alcuna responsa- bilità diretta in caso di errore; b) che le eventuali difformità a livel- lo edilizio-urbanistico riguardan- ti il singolo immobile restano a carico “della proprietà”; orbene, poiché l’attestazione è stata fatta dal tecnico incaricato dal condo- minio, la responsabilità ricade su detto ente, cosicchè tutti i condo- mini e non solo l’autore delle dif- formità rimarrebbero pregiudi- cati ai fini degli incentivi fiscali.