Nel corso della vita condominiale, accade fre- quentemente che una delibera assembleare venga contestata da parte di uno o più condomini perché ritenuta palesemente sconveniente ai loro interessi od a quelli dell’intero Condominio. Ci si domanda allora se i dissenzienti possano impugnare il deli- berato e se il Giudice di merito abbia la possibilità
di sindacare la discrezionalità delle scelte operate dall’assemblea.
Con la recente ordinanza n. 15320 del 13 maggio 2022, la Corte di Cassazione è stata chiamata a deci- dere una controversia che aveva ad oggetto proprio l’impugnazione da parte di alcuni condomini di una delibera assembleare che aveva approvato alcune spese condominiali, tra le quali l’aumento del cano- ne di locazione – addirittura quadruplicato nel suo importo rispetto al passato – del locale, di proprietà esclusiva di alcuni condomini, ove era stata colloca- ta la centrale termica dell’edificio. Assumevano gli impugnanti che detta delibera costituisse un palese svantaggio per i propri interessi economici, nonché per quelli di tutti gli altri partecipanti.
Dapprima il Tribunale, poi la Corte d’Appello ed infine la Corte di Cassazione hanno respinto la domanda degli attori sul presupposto, puntual- mente ribadito dall’ultimo Giudice con il richiamo all’ormai consolidato orientamento in materia, che i giudici di merito si debbano limitare a valutare la legittimità alla legge ed al regolamento condomi- niale del potere deliberativo esercitato dalla mag- gioranza dei condomini, non potendosi estendere il loro sindacato fino alla valutazione del merito della decisione ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini (si vedano sul punto Cass. Sez, VI, sent. n. 5061 del 25/2/2020 e Cass. Sez. VI, sent. n. 20135 del 17/8/2017). Non è dunque con- testabile la decisione dell’assemblea che qualche condomino ritenga svantaggiosa o sconveniente perché, ad esempio, abbia approvato un preventi- vo od un canone di locazione più onerosi rispetto ad altri.
È bene precisare, peraltro, che la pronuncia in commento esprime un orientamento ormai con- solidato. Che però, segnaliamo noi, trova un’ecce- zione – unica – nel disposto dell’art. 1109, n. 1. C.c., secondo il quale il sindacato del giudice può esten- dersi anche al merito della delibera quando questa sia gravemente pregiudizievole alla cosa comune. Individuazione certamente non facile.
Un esempio lo illustra la sentenza n. 25128 del 2008 della Suprema Corte: è il caso in cui l’assem- blea abbia deciso di non licenziare il portiere dello stabile nonostante fosse stato assente dal lavoro per assecondare le richieste di alcuni condomini che lo avevano anche ricompensato per la presta- zione resa. Condomini che avevano poi concorso a formare la maggioranza che aveva deliberato con- tro il licenziamento.