Con l’ordinanza 10846 dell’8 giugno 2020, la Cassazione ha statuito la necessità che l’amministratore sia autorizzato dall’assemblea, con le maggioranze stabilite dal combinato disposto degli artt. 71 quater, II comma, disp. att. c.c. e 1136, II comma c.c., a promuovere o a partecipare a una procedura di mediazione, anche nell’ipotesi in cui la controversia rientri nelle sue attribuzioni stabilite dagli artt. 1130 e 1131 c.c.
Nel caso di specie, l’amministratore, in rappresentanza del Condominio, aveva citato una condomina davanti al Giudice di Pace di Roma per chiederne la condanna al pagamento di una somma deliberata dall’assemblea.
Egli, invitato dal Giudice a introdurre il procedimento di mediazione, obbligatorio nella materia condominiale, vi aveva adempiuto senza preventiva autorizzazione assembleare, la quale veniva a mancare anche successivamente per essere andata deserta l’assemblea da lui appositamente convocata.
Ritenuta infruttuosa la mediazione, quindi, il Giudice aveva dichiarato improcedibile la domanda giudiziale, rigettando le argomentazioni dell’amministratore, il quale aveva sostenuto che, trattandosi di questione rientrante nelle sue attribuzioni di legge, fosse legittimato a introdurre autonomamente l’istanza di mediazione senza preventiva autorizzazione assembleare (e salvo successiva ratifca), così come autonomamente aveva proceduto con l’azione giudiziaria.
Il Tribunale di Roma, adito dal condominio quale giudice di appello, ha confermato la sentenza del primo Giudice.
Dello stesso parere è stata la Suprema Corte che ha rigettato il ricorso del condominio motivando che, mentre la legittimazione processuale dell’amministratore è espressamente autorizzata in via generale dagli artt. 1130 e 1131 c.c., la sua legittimazione alla procedura di mediazione è condizionata alla preventiva delibera dell’assemblea, come disposto dall’art. 71 quater disp. att. c.c., norma speciale in materia di mediazione condominiale che prevale su quelle generali sopra indicate.
L’autorizzazione è indispensabile per consentire a chi interviene in mediazione di disporre di ogni potere necessario a concludere un accordo valido per i suoi rappresentati, anche ai fni – tipici della mediazione – di evitare il contenzioso giudiziario, nonché alla parte invitata di conoscere effettivamente chi siano i suoi interlocutori per poter sottoscrivere con essi quell’accordo.