È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione di una delibera con la quale l’assemblea abbia semplicemente approvato un progetto per l’esecuzione di lavori su un bene comune.
È questo il parere espresso dalla Sez. V del Tribunale Civile di Roma (Giudice dott. Miccio) con la recente sentenza n. 6379 del 15 aprile 2021 con la quale ha risolto una controversia condominiale piuttosto frequente nella prassi.
Il Giudice è stato chiamato a statuire sulla domanda proposta da alcuni condomini che intendevano annullare una delibera con la quale l’assemblea aveva approvato un progetto esecutivo di lavori ine- rente l’ampliamento della capienza dell’autorimessa condominiale.
Nella specie, il Condominio aveva fatto sviluppare da un tecnico di sua fiducia un progetto per aumentare la capienza dell’autorimessa da n. 54 autovetture destinazione originaria del bene a n. 74, richiedendo ed ottenendo preventivamente il parere favorevole di conformità dei Vigili del Fuoco.
La delibera aveva incontrato l’opposizione di al- cuni condomini , i quali deducevano riassuntivamen- te, per quanto qui interessa, che: (i) il regolamento contrattuale prevedeva n. 54 posti auto e, dunque, sarebbe stato necessario modificarlo con delibera- zione unanime dei condomini