admin@arprm

IMMISSIONI RUMOROSE: LA CASSAZIONE CHIARISCE I CONFINI TRA ILLECITO PENALE E CIVILE

Con due pronunzie cronologicamente ravvicinate la Suprema Corte è intervenuta a delineare i confini applicativi dell’art. 659 c. p., che prevede e punisce il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, fornendo contestualmente un criterio orientativo in merito all’eventuale azione di risarcimento danni in sede civile, ex art. 844 c.c..

La contravvenzione prevista dall’art. 659 c.p. è posta a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità, imponendo limitazioni alla libertà individuale di esercizio delle attività che possano arrecare disturbo ad altri e sanzionando lo svolgimento irregolare di professioni o mestieri rumorosi.

Secondo la giurisprudenza prevalente, l’interesse tutelato dalla norma è la pubblica quiete (Cass. pen., Sez. III, 17.04.2018, n. 17124Cass. pen., Sez. I, 28.05.2013, n. 28874Cass. pen., Sez. I, 29.11.2011, n. 47298), cioè quell’aspetto della pubblica tranquillità che implica l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati o comunque per un numero indeterminato di persone.

Un orientamento minoritario, tuttavia, ha individuato quale oggetto giuridico di tutela anche la quiete privata, in quanto manifestazione di presidio dell’ordine pubblico (Cass. pen., Sez. V, 05.05.1987; Cass. pen., Sez. V, 24.05.1982). 

La contravvenzione, sempre in forza dell’interpretazione giurisprudenziale, costituisce reato di pericolo e non di danno, per la cui sussistenza non è necessario che un disturbo generalizzato si sia in concreto verificato ( Cass. pen., Sez. III, 06.02.2019, n. 5800).

La prima sentenza, n. 2071 del 17.01.2024 della Sezione Terza penale, si è espressa in merito alla condanna di due condomini al pagamento di una ammenda, in quanto riconosciuti responsabili del reato di cui all’art. 659 c.p. per avere provocato all’interno del loro appartamento, nelle prime ore del mattino, emissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità in danno dei residenti dell’appartamento sottostante.

Dopo aver evidenziato la differenza tra la norma penale e le eventuali conseguenze in sede civile, ove venisse accertata la sussistenza di immissioni che superano la normale tollerabilità, la Cassazione ha chiarito come l’art. 659 c.p., diretto a tutelare l’ordine pubblico e, specificatamente, a preservare la tranquillità di gruppi di individui, si caratterizzi come reato di pericolo il cui agente è generalizzato (“chiunque mediante schiamazzi o rumori….”), così come il soggetto leso è indeterminato (“….disturba le occupazioni o il riposo delle persone…”).

Tutto ciò implica che, applicando la norma in ambito condominiale, le immissioni rumorose debbano necessariamente interessare più condomini ed essere percepite da più partecipanti di uno stesso edificio e non solo dall’occupante di un singolo appartamento.

Nel caso in oggetto la Corte ha accolto il ricorso promosso dai condomini, condannati per violazione dell’art. 659 c.p., dal momento che la fonte sonora era costituita da rumori di tacchi delle scarpe, spostamenti di sedie o trascinamento di mobili sul pavimento, che costituivano fonte di disturbo per i soli proprietari dell’appartamento sottostante a quello da cui gli stessi provenivano. 

“Tali rumori – scrivono i giudici di Piazza Cavour – sono privi della potenzialità diffusiva idonea ad integrare la rilevanza penale del fatto essendo evidente che gli stessi non possano propagarsi oltre l’unità immobiliare del piano inferiore, risultando pertanto insuscettibili di concreta percezione da parte degli altri soggetti residenti nella zona o, comunque, anche solo di altri condomini abitanti in appartamenti ubicati nel medesimo edificio”.

“Il bene tutelato dall’art. 659 c.p. – precisa ancora la Suprema Corte – è costituito dallo svolgimento delle attività e del riposo delle persone che il legislatore intende presidiare da indiscriminate attività di disturbo che, tuttavia, non possono essere identificate in un singolo soggetto, pur infastidito in ragione della prossimità della fonte sonora, bensì da un numero indeterminato di persone. Ciò non toglie che possa trattarsi di soggetti annoverabili in un ambito ristretto, come avviene in un condominio costituito da più palazzine o da più appartamenti ubicati in uno stesso stabile, ma in tal caso è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, configurandosi, altrimenti, soltanto un illecito civile foriero di un eventuale risarcimento del danno e non certamente una condotta penalmente rilevante ai fini dell’art. 659 c.p.”.

Considerazioni, queste ultime, che operano un esplicito richiamo all’accertamento del danno da immissioni che superino la normale tollerabilità in sede civile, ai sensi dell’art. 844 c.c., per il quale le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori gli scuotimenti o simili propagazioni sono tollerabili se accettabili anche in relazione alla condizione dei luoghi.

Appena un mese dopo, sempre la Sezione Terza penale della Cassazione è tornata ad occuparsi di tale fattispecie, questa volta con riguardo ad un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna del proprietario di un appartamento per il reato di cui all’art. 659 c.p., ritenuto responsabile di aver disturbato il proprio vicino avendo eseguito lavori di ristrutturazione in fasce orarie non consentite dal regolamento condominiale.

 La Corte, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 7717, nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il reato in questione è configurabile all’interno di un edificio condominiale laddove i rumori arrechino disturbo non solo agli occupanti degli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione ma anche ad una consistente parte dei condomini, ha riaffermato che perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

Rimani connesso!
Ultime notizie
Newsletter Arpe

Ricevi tutti i mesi ARPENews con notizie su condominio, attualità e giurisprudenza:

Aziende Partner
Previous slide
Next slide
Albo Fornitori