Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il condominio non assume la qualifica di soggetto passivo d’imposta e non è tenuto a presentare altra dichiarazione se non quella in qualità di sostituto d’imposta (Modello 770).
Conseguentemente gli immobili che costituiscono oggetto di proprietà comune e che sono imputabili al singolo condòmino in proporzione ai millesimi di proprietà, come esempio i locali per la portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale e gli altri servizi oggetto della proprietà condominiale, cui è attruibile un’autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati dal singolo condòmino ma soltanto nel caso in cui la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare sia superiore a 25,82 euro. Questa esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
E’ il caso, quindi, che l’amministratore annualmente consegni al condomino un prospetto riepilogativo per permettergli di indicare nella propria dichiarazione dei redditi i redditi provenienti dalle rendite condominiali.