Con la recente ordinanza n. 16613 pubblicata lo scorso 23 maggio, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul delicato tema del recupero delle quote condominiali insolute afferenti un immobile di proprietà di un soggetto, ma abitato dalla moglie di costui poiché a quest’ultima assegnato dal Tribunale in forza di provvedimento di separazione personale dei coniugi.
Capita sovente, infatti, nell’ambito della gestione condominiale, che, a fronte dell’esistenza di un diritto di abitazione spettante a soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, l’amministratore, ricevuto il mandato di attivare il procedimento monitorio al fine di ottenere il decreto ingiuntivo a carico del debitore, debba preliminarmente e correttamente individuare il soggetto nei cui confronti rivolgere l’azione giudiziaria.
Nel caso risolto dall’ordinanza in commento, l’amministratore, dinanzi al mancato pagamento delle spese condominiali, aveva deciso di agire in giudizio contro il soggetto che, a tutti gli effetti, appariva quale condomino dell’immobile e cioè la moglie separata del proprietario, ottenendo nei suoi confronti il richiesto decreto ingiuntivo. Vistasi respingere l’opposizione dal Giudice di Pace competente, l’ingiunta proponeva appello innanzi al Tribunale di Bari, insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che le quote insolute, a suo dire, potevano essere richieste soltanto all’effettivo proprietario dell’appartamento e ciò a prescindere dalla regolamentazione che i coniugi avevano dato ai propri rapporti interni ed alla conseguente suddivisione delle spese.
Il Tribunale accoglieva l’appello, la cui sentenza è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale ha tenuto a specificare che il coniuge assegnatario di un’abitazione in condominio è, semplicemente, titolare di un diritto di godimento sul bene (alla stregua di un conduttore, il che impedirebbe, peraltro, l’applicabilità del disposto dell’ultimo comma dell’art. 67 disp. att. c.c.) e non ha alcun obbligo nei riguardi del fabbricato. Il soggetto deputato a pagare le quote condominiali è soltanto il coniuge proprietario, pur se di fatto impossibilitato ad abitare l’appartamento. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte: “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicchè è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis”. Non ha, dunque, alcun rilievo che il coniuge residente paghi le bollette, versi la tassa della spazzatura o che, precedentemente, abbia proceduto a versare gli oneri condominiali.