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L’amministratore revocato giudizialmente può essere rinominato dall’assemblea condominiale soltanto a seguito di sentenza di merito a lui favorevole

Le recenti ordinanze della Cassazione

Con la recentissima ordinanza n. 23743 del 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a pronunciarsi in ordine all’ammissibilità di un ricorso proposto ex art. 111 Cost. da un amministratore di condominio avverso il decreto con il quale il giudice di merito (la Corte d’Appello di Bari, a conferma di quanto già deciso dal Tribunale di Foggia) lo aveva revocato dalla carica, ha affrontato la questione oggetto della disposizione di cui all’art. 1129, XIII comma, c.c. – introdotta dalla legge di Riforma del condominio n. 220 del 2012 – che vieta all’assemblea condominiale di nominare nuovamente l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria a causa delle gravi irregolarità commesse nell’esercizio del mandato precedentemente conferitogli.

Ribadita l’inammissibilità del ricorso, alla luce dei suoi numerosi precedenti conformi, secondo i quali il decreto di volontaria giurisdizione che dispone la revoca dell’amministratore, pur incidendo sul rapporto di mandato tra quest’ultimo e i condomini, è meramente sostitutivo della volontà assembleare e finalizzato all’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale quando questa venga compromessa per uno dei fatti previsti dalla legge ed è, quindi, (i) privo dei caratteri di efficacia decisoria o definitiva, in quanto non incidente su situazioni sostanziali di diritti o “status” (caratteri che, invece, sono tipici delle sentenze), (ii) non contenente alcun giudizio in merito ai fatti controversi, (iii) non suscettibile di acquisire forza di giudicato ed, infine, (iv) non costituente autonomo oggetto di impugnazione per cassazione, la Suprema Corte fornisce una interessante interpretazione della disposizione in esame.

Secondo la quale il divieto imposto all’assemblea di nominare nuovamente l’amministratore revocato “è temporaneo e non comprime il diritto dello stesso di ricevere l’incarico…; funziona, in realtà, nei confronti dell’assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l’amministratore rimosso dal Tribunale”.

Così, dunque, quel divieto mantiene l’esplicito carattere sanzionatorio che hanno i provvedimenti giudiziari camerali in tema di nomina e revoca dell’amministratore di condominio, sicché non sarebbe ammissibile una presa di posizione in senso contrario da parte dell’assemblea che, contravvenendo ad essi, nomini nuovamente l’amministratore revocato, ma “non oblitera il tipico connotato di provvisorietà e intrinseca modificabilità” di quei provvedimenti, così da non precludere all’amministratore di avvalersi della tutela giurisdizionale piena promuovendo un autonomo giudizio di cognizione nei confronti del Condominio al fine di far accertare l’insussistenza dei motivi che hanno portato alla sua revoca e chiedere il risarcimento del danno.

Di talché, in caso di pronuncia a lui favorevole e, quindi, contraria al provvedimento di revoca, cadrebbe il divieto imposto dalla legge all’assemblea, che sarebbe libera di nominare nuovamente quell’amministratore riabilitato.

La lettura dell’intera motivazione dell’ordinanza è, a nostro avviso, convincente e dissipa il dubbio che potrebbe ingenerare la locuzione “immediatamente successiva al decreto di rimozione” che si legge nell’ultima pagina che sembrerebbe, invece, consentire all’assemblea la rinomina già subito dopo il provvedimento che lo ha revocato e prima ancora della definitiva decisione nel merito. 

Bed and Breakfast: continua a prevalere il divieto imposto dal regolamento condominiale

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21562 del 7 ottobre 2020, ha ribadito che la decisione da adottare sull’uso di un immobile nel condominio a B&B deve trovare fondamento nella interpretazione della clausola regolamentare che eventualmente disponga divieti nella destinazione delle unità immobiliari dell’edificio.

Nella specie, poiché il regolamento statuiva che le unità immobiliari potessero essere destinate “esclusivamente a civili abitazioni, studi o gabinetti professionali, restando espressamente vietati destinazioni e uso a esercizio o ufficio industriale o commerciale…”, non poteva esercitarsi attività di B&B in forma di attività commerciale.

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