L’articolo 3 bis del Dl n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) ha abrogato l’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, che, in caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione stipulato in regime di cedolare secca, prevedeva la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Di fatto, quindi, l’obbligo di comunicazione, qualora sia stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, può ritenersi soppresso.
Tuttavia, qualora non si comunichi la risoluzione richiamata nel quesito, il contribuente riceverà una comunicazione da parte dell’ufficio relativa alla mancata indicazione in sede di dichiarazione dei redditi del canone del contratto risolto.
Quindi è consigliabile effettuare le suddette comunicazioni per evitare complicazioni e adempimenti futuri.