Il D.Lgs. N. 81/2025 (decreto correttivo fiscale) interviene nuovamente sui termini dell’invio telematico delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale dei titolari di partita IVA che si dovranno consegnare il prossimo anno. Le modifiche prevedono che la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire entro il 30 aprile. La misura è volta ad agevolare i sostituti d’imposta, che avranno più tempo a disposizione per effettuare l’invio telematico.
Il legislatore interviene nuovamente sui termini dell’invio telematico delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale dei titolari di partita IVA.
Inizialmente la scadenza di trasmissione era fissata al 16 marzo di ogni anno, relativamente ai redditi dell’anno precedente. Poi il D.Lgs.108/2024 ha stabilito che dal 2025 la scadenza fosse differita al 31 marzo. Il decreto correttivo fiscale dispone che dal 2026 la trasmissione dovrà avvenire entro il 30 aprile. La medesima scadenza si applicherà anche alle CU relative a redditi di derivanti da provvigioni non occasionali relative a rapporti di commissione, mediazione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Resta fermo il termine del 31 ottobre per la trasmissione delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Ricordiamo che per quest’anno – CU 2025 redditi 2024 – invece, le varie modifiche avevano fatto sì che, ferma la scadenza ordinaria al 17 marzo, solo le CU relative ai redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arte o professione abituale potessero essere trasmesse entro il 31 marzo.
Come riportato nella relazione illustrativa del Governo che accompagna il testo dell’ultimo provvedimento, la misura è volta ad agevolare i sostituti d’imposta, che avranno più tempo a disposizione per effettuare l’invio telematico delle CU. La norma è da accogliere con favore, soprattutto con riguardo ai sostituti che devono emettere anche certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente, le quali devono essere trasmesse entro il 16 marzo e che potranno così, ma si veda oltre, “diluire” gli adempimenti.
Le nuove scadenze per tipologia di reddito
Il nuovo assetto delle scadenze per l’invio telematico sarà, dunque, il seguente:
– 16 marzo: redditi di lavoro dipendente, pensione e altri redditi dichiarabili nel modello 730, ad es. prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
– 30 aprile: redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni non occasionali (persone fisiche);
– 31 ottobre: redditi esenti o non dichiarabili in precompilata (es, provvigioni erogate a società).