Anzitutto é opportuno definire l’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero inquadrare giuridicamente il concetto di luogo di lavoro, escludendo quegli ambiti che, pur rientrati nella definizione, devono essere esclusi dall’applicazione della normativa in commento.
La normativa in vigore statuisce che, “ferme restando le si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unita produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro “.
Sono esclusi dall’applicazione delle norme in questione i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei e mobili, le industrie estrattive e i pescherecci, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del T.U., che contiene una ampia illustrazione dei requisiti igienico-funzionali del posto di lavoro.
Pur senza riportare per intero le disposizioni di cui al richiamato Allegato 4, é il caso di evidenziare che le stesse prevedono:
- gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali;
- I’accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici deve essere reso sicuro e agevole mediante l’impiego di mezzi appropriati;
- il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro;
- nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti;
- lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere;
- i locali adibiti al lavoro devono essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, devono avere aperture sufficienti per un rapido ricambio di aria, devono essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità, avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene;
- i pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi;
- finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori;
- le finestre e i lucernari devono essere dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano la pulizia;
- scale devono funzionare in piena sicurezza;
- i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone;
- i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano una Illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
L’art. 63 del D.Lgs. 81/2008 ribadisce il principio di cui all’art. 30 del D.Lgs. 626/1994, ovvero che per gli ambienti di lavoro si deve tener conto di eventuali lavoratori portatori di handicap ed il D.Lgs. 106/2009 ha previsto nello specifico che quanto sopra deve valere con particolare riferimento alle porte, alle vie di circolazione, agli ascensori e alle relative pulsantiere, alle scale e gli accessi alle medesime, alle docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. Ad ogni modo occorre precisare che la strutturazione dei luoghi di lavoro che tenga conto, se del caso, dei lavoratori disabili non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 10 gennaio 1993; in ogni caso, per, devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilitä e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Altresì, ove vincoli urbanistici o architettonici non consentano la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti indicati nell’Allegato IV del T.U. sulla sicurezza, il datore di lavoro, previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Il successivo art. 64 prevede che “Il datore di lavoro provvede affinché:
- i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento“.
Si riportano di seguito alcune sentenze che hanno riconosciuto il risarcimento per i danni causati da luoghi di non sicuri nell’ambito del condominio.
Pavimento insidioso: II condominio é obbligato a i danni causati dalla cattiva custodia di una parte dell’edificio (Trib. civ. Milano, 21 marzo 1991).
Pavimento sconnesso: Deve essere il condominio condannato a risarcire i danni arrecati ad un terzo che sia inciampato in una beola appena collocata e c he presenti i caratteri dell’insidia per il modo di posizione e per la novità dell’installazione (Trib. di Milano, sezione quinta, n. 2438, 21 aprile 1977). L’amministrazione comunale risarcisce per il principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. il danno causato da un elemento di pavimento traballante e insidioso (Giudice di pace di Lecce, 16 marzo 2007).
Pavimento con sporgenza: Il condominio deve essere condannato ex art. 2043 c.c. a risarcire i danni arrecati da sporgenze rispetto al piano di calpestio. (Cass. sez. III Civile, 2007/22882).
Vetri rotti: Il condominio, essendo responsabile delle eventuali conseguenze dannose derivanti dalla cattiva custodia di un manufatto comune, é obbligato a risarcire i danni causati da un riquadro rotto da tempo di una porta a vetri dell’edificio condominiale (Trib. civ. Milano, 14 febbraio 1991).
Scale con gradini rotti: II condominio é responsabile per i danni arrecati alla persona che, mentre scendeva le scale di pertinenza del condominio medesimo, a causa della presenza di un gradino rotto e sconnesso, perdeva l’equilibrio causandosi lesioni (Trib. Monza, Sez. Civ., dep. 2 ottobre 2007).
Scala senza corrimano: A norma delle disposizioni dell’articolo 2051 del codice civile, ove si verifichi una caduta, con conseguenti lesioni, su di una rampa di scale dello stabile che dia accesso al cortile interno e che sia priva dell’apposito corrimano, si configura responsabilità per danni da cosa m custodia in capo al condominio (Trib. Milano, 2005/10587).
Scale malridotte e senza corrimano: L’amministrazione condominiale risarcisce ex art. 2043 e 2051 c.c. il danno causato dall’uso di scale malridotte, usurate e senza corrimano (Giudice di pace di Roma, sede dist. di Ostia, 6 febbraio 2006).
Agevole praticabilità delle scale: Il condomino ha diritto di collocare davanti alla porta d’ingresso della sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali, ma tali modalità d’uso della cosa comune trovano un limite invalicabile nella particolare destinazione del vano delle scale e nella esistenza del rischio generico gi naturalmente connesso all’uso delle scale stesse, non potendo tale rischio essere legittimamente intensificato mediante la collocazione di dette suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti. (Cass. Sez. II Civ. 1988/3376).
Scarsa illuminazione esterna: Qualora per la scarsa illuminazione del cortile un terzo non abbia visto un muretto di cm 30 e sia precipitato lungo il vano scale, il condominio deve essere condannato al risarcimento del danno biologico per complessivi cinquantadue milioni. (Trib. civ. Milano 7 novembre 1991). Le catenelle collocate su paletti e pergolati a pochi centimetri dal suolo costituiscono il tipico caso di insidia e richiedono una particolare illuminazione ed una opportuna segnaletica. (Trib. civ. Milano 4 aprile 1991).
Scarsa illuminazione interna: Sussiste la responsabilità del condominio per i danni derivati ad una persona dalla caduta dalle scale per l’improvviso spegnimento della luce determinato da un sistema di illuminazione a intermittenza (Cass. civ., 1969/3376).
Illuminazione temporizzata: Deve affermarsi la responsabilità civile del condominio qualora in una scala condominiale malamente illuminata, a causa dell’improvviso spegnimento della luce artificiale regolata da un interruttore a tempo un terzo sia precipitato dalle scale causandosi lesioni. (Trib. Milano, 15 giugno 1989).
Danni da ascensore: Dei danni cagionati all’utente dalla caduta di un ascensore risponde, ex art.2051 cod. civ., il proprietario dell’edificio ancorché abbia commesso ad un’impresa specializzata l’incarico di manutenzione dell’ascensore, se non prova che l’evento é stato determinato da caso fortuito, da colpa dell’infortunato o dal fatto dell’ impresa appaltatrice (Cass. Civile, sezione terza, 1979/4385). Del danno cagionato da un ascensore ai suoi utenti per difettoso funzionamento é responsabile il condominio quale custode della cosa, a meno che provi il caso fortuito (Trib. Terni, 1 febbraio 1993)