Il DL “Rilancio” è prossimo a compiere i suoi primi due anni dalla data di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale e molteplici sono stati gli aggiornamenti e le modifiche che nel tempo si sono susseguiti, con l’obiettivo da un lato di chiarire gli aspetti legislativi e dall’altro di snellire l’iter burocratico. In tale contesto, si inseriscono le principali novità di inizio 2022 che hanno riguardato l’introduzione di nuove scadenze temporali per l’accesso alla misura agevolativa a seconda dell’ambito di intervento, i nuovi criteri per la stipula di specifiche polizze assicurative a copertura dell’importo asseverato dal/la professionista e infine i nuovi costi massimi per gli interventi.
In tale contesto, si inserisce la recente Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (cd Legge di Bilancio 2022), la quale ha stabilito delle nuove finestre nelle quali sostenere le spese ammissibili e agevolabili ai fini del 110% (figura 1). Per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con aliquota progressivamente decrescente nella misura del:
· 110% per quelle sostenute entro il 31/12/2023;
· 70% per quelle sostenute tra il 01/01/2024 e il 31/12/2024;
· 65% per quelle sostenute tra il 01/01/2025 e il 31/12/2025.
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (edifici unifamiliari).
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Infine, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta (ovverosia SuperEcobonus e SuperSismabonus), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.
In merito al raggiungimento del SAL 30% entro il 30/06/2022 nel caso degli edifici unifamiliari, è opportuno menzionare la recente faq dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale la suddetta percentuale vada commisurata all’intervento complessivamente considerato, e non solo ai lavori ammessi al Superbonus.
Tuttavia l’individuazione del 30% è stato oggetto negli ultimi mesi di numerose considerazioni e attualmente il tema sembra essere ancora in fieri.
Come già noto, l’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL). Nel caso di utilizzo diretto della detrazione fiscale, si procede con l’invio al termine degli interventi ed entro 90 giorni dalla data di fine lavori, esattamente come avviene per gli altri bonus fiscali edilizi (cfr. Bonus Casa, Ecobonus “ordinario” e Bonus Facciate). Nel caso di cessione del credito oppure sconto in fattura, è possibile operare direttamente a fine lavori, sempre nel rispetto del limite temporale di cui sopra, o per SAL, che non possono comunque essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%.
Il Portale SuperEcobonus richiedeva come condizione imprescindibile che l’asseveratore/trice fosse in possesso di una polizza assicurativa in corso di validità e di capienza adeguata, non inferiore a 500.000 euro e comunque di massimale commisurato all’importo dei lavori da asseverare. Il mancato rispetto di tale requisito non consentiva pertanto di poter validare e chiudere l’asseverazione all’interno del Portale.
Bene, a seguito degli aggiornamenti normativi conseguenti al DL del 25 febbraio 2022 n. 13, è stata introdotta la possibilità di stipulare una polizza assicurativa specifica per cantiere, venendo inoltre meno il requisito richiesto per la capienza. In tal senso, il Portale SuperEcobonus ha recepito tali modifiche e a partire dal 21/03/2022 è possibile utilizzare nelle proprie asseverazioni:
· una polizza assicurativa «a scalare», il cui massimale deve avere ancora una capienza minima pari a 500.000 euro;
· una polizza «dedicata», il cui caricamento viene effettuato in sede di compilazione di un SAL nella pagina relativa agli «Allegati obbligatori». A valle di tale inserimento, la nuova polizza «dedicata» compare in automatico nell’elenco «Le mie polizze» dell’Area Personale dell’asseveratore/trice.
Sia per le nuove che per le vecchie polizze «a scalare» rimane attiva la funzionalità “Estendi”, ovvero la possibilità di aggiornare la propria assicurazione attraverso l’estensione della data di scadenza, del massimale, di entrambe le caratteristiche oppure di estinguere la vecchia e sostituirla con una nuova polizza. A differenza di quanto accadeva antecedentemente all’implementazione degli aggiornamenti legislativi, per le nuove asseverazioni che utilizzano una polizza «a scalare», il massimale delle stesse viene ora subito decurtato del costo complessivo previsto di progetto sin dal SAL iniziale. La capienza della polizza non viene quindi più diminuita solo dell’importo asseverato per quel SAL, ma dell’importo totale dei lavori dichiarati in sede di primo SAL. In caso di SAL precedentemente chiusi (ovvero si intende prima del 21/03/2022, data di pubblicazione sul Portale SuperEcobonus delle nuove disposizioni normative), è possibile scegliere alternativamente tra una polizza «a scalare» o una polizza «dedicata». Il Portale individua in automatico l’elenco delle eventuali polizze «a scalare» presenti nell’Area Personale che abbiano sufficiente capienza e che siano in corso di validità. Nel caso in cui una polizza «a scalare» precedentemente caricata non abbia più una sufficiente copertura, il sistema consiglia di estendere la medesima polizza o alternativamente si ha la possibilità di caricare una polizza «dedicata».
Le polizze «dedicate» possono essere utilizzate in un nuovo SAL oppure in un SAL successivo a uno precedente già creato e, a differenza delle precedenti polizze, non è richiesta la capienza minima di 500.000 euro. Quando si tratta di un SAL iniziale, occorre che la polizza abbia una capienza tale da coprire il costo complessivo previsto di progetto, importo che viene decurtato subito sin dalla chiusura del primo SAL. Quando invece si tratta di un SAL successivo a uno precedente già creato, la polizza assicurativa deve coprire la differenza tra il costo complessivo previsto di progetto e l’importo già asseverato nel/i precedente/i SAL. In caso di variante in corso d’opera con incremento del costo complessivo previsto di progetto per un SAL successivo a uno precedente che utilizzava una polizza «dedicata», occorre estendere la polizza «dedicata» precedentemente utilizzata e agganciata al lavoro, a copertura del nuovo importo finale.
Il Decreto 14 febbraio 2022, n. 75 recante “Costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020” contiene l’aggiornamento dei tetti massimi dei prezzi dei materiali e prodotti impiegati per gli interventi agevolabili. I nuovi massimali di costo, riportati all’allegato A del cd “Decreto Prezzi”, si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata dopo il 15 aprile 2022 (data di entrata in vigore del decreto, fissata al trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi, cioè non contengono IVA, oneri professionali e costi di posa in opera. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio, o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto, si continuano a seguire le regole correnti fissate dall’Allegato I del DM 06/08/2020.
Ing. Elena Allegrini, Ph. D.
Ricercatrice Enea
Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE)
Divisione Sistemi, Progetti e Servizi per l’efficienza energetica (SPS)
Laboratorio Supporto per le Attività Programmatiche (SAP)