Il super ecobonus è sicuramente una valida opportunità per sostenere il settore dell’edilizia, per migliorare l’efficientamento degli edifici italiani e per consentire ai condomini e ai privati di effettuare interventi a costo zero.
Ci sono, però, ancora delle cose da chiarire e riguardano specificatamente i condomini.
L’iter non è breve. Prima di tutto serve indire una prima riunione condominiale per stabilire l’ipotesi di un intervento edilizio. Dopodiché, una volta accertata la volontà di eseguirli, occorrerà contattare le imprese edili e vagliare i preventivi. Infine, sarà necessaria un’ultima convocazione assembleare condominiale per deliberare i lavori. Solo dopo tale procedura i lavori potranno iniziare.
Fatte queste considerazioni e tenuto conto che il Decreto Rilancio pone come termine ultimo il 31 dicembre 2021, i tempi sono stretti. Ad ogni modo, il D.L. 34/2020 deve ancora essere vagliato dal Parlamento e convertito in legge quindi un procrastinamento della scadenza può essere introdotto e sarebbe auspicabile che ci sia.
La seconda perplessità è legata allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Il primo potrebbe non essere applicato da molte imprese edili, soprattutto da quelle di piccole dimensioni che non hanno abbastanza debiti erariali da compensarli con il credito di imposta ceduto.
E in secondo luogo, non tutte le banche e gli istituti di credito concedono la cessione di credito, rendendo nei fatti nulla tale possibilità.
Senza queste due le opzioni le spese sarebbero (seppur recuperate nei cinque anni successivi) interamente a carico nel breve periodo del condominio o del privato.
Non tutti gli interventi di riqualificazione energetica sono ammessi con detrazione al 110%, ma solo quelli individuati nell’art. 119 del Decreto Rilancio. Nello specifico tre tipologie di interventi ( comma 1 ) due delle quali riguardanti espressamente i condomini.
Oltre a tali categorie di interventi, il Decreto Rilancio prevede l’ammissione all’Ecobonus al 110% anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi:
Il Decreto Rilancio aumenta al 110% la percentuale di detrazione anche per il Sismabonus (in precedenza le percentuali, comunque alte, arrivavano al massimo all’80% per i singoli edifici e all’85% per i condomini).
E’ da precisare che il Sismabonus è un credito di imposta da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi e calcolato sulle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici.
Come nella precedente norma, i condomini interessati dal bonus sono quelli situati nelle zone 1, 2 e 3 d’Italia, ovvero quelle considerate ad alto e medio rischio sismico. Restano escluse le zone 4.
Una volta sostenute le spese, si può usufruire della detrazione pari al 110% sulle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico o per i lavori anti-sismici.
Il credito di imposta può essere goduto in cinque quote di pari importo da detrarre a partire dall’anno successivo a quello in cui sono stati fatti i lavori.
In alternativa, però, il committente può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Con lo sconto in fattura, il committente cede il proprio credito di imposta direttamente all’impresa che esegue i lavori, la quale sottrae l’importo sul corrispettivo da pagare. Successivamente, l’impresa può scegliere se portare in compensazione il credito acquisito con i propri debiti erariali oppure cedere a sua volta il credito a banche e istituti finanziari.
La cessione del credito prevede che la somma della detrazione usufruibile sia ceduta a banche e istituti finanziari a fronte del riconoscimento del 90% del credito di imposta. Tale cessione può essere fatta direttamente dal condominio o dal privato, oppure indirettamente dall’impresa che ha svolto i lavori.
Entrando in merito nel super Ecobonus vediamo che è una misura inserita nell’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) come “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” allo scopo di dare possibilità di ripartenza al settore edilizio, uno dei tanti messi alla prova dal lockdown dovuto all’emergenza epidemiologica Covid-19. Riprendendo il sistema di detrazioni finora adottato dai precedenti governi, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha aumentato notevolmente la percentuale della detrazione portandola al 110%, rendendo, in teoria, gratuito per il committente l’intervento edilizio.
Sul punto occorre fare due puntualizzazioni:
Ma entrando nella normativa, si intende come questa sia rivolta sia alle singole unità immobiliari quanto e, verrebbe da dire, soprattutto, ai condomini che hanno la possibilità di riqualificarsi da un punto di vista energetico e di migliorare la loro stabilità da un punto di vista sismico.
Sul punto, infatti, va sottolineato il fatto che la maggior parte degli edifici presenti nel nostro paese sono stati costruiti negli anni ’70-‘80, periodo in cui non vi era l’attenzione attuale all’efficientamento energetico e non erano neppure in vigore le attuali normative antisimiche.
Letteralmente, il primo periodo del primo comma dell’art. 119 del decreto Rilancio recita: “La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo (…)”.
Semplificando la norma, riprende l’originaria formulazione:
Come accennato, se la tempistica può essere agevole per le villette unifamiliari o per le singole unità abitative, questa potrebbe essere una limitazione per i condomini dove la tempistica delle delibere assembleari, dell’avvio dei lavori e dei pagamenti sono più lunghe.
Il comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 individua in maniera precisa i soggetti che hanno diritto ad usufruire dell’Ecobonus al 110%, fermo restando le condizioni e i requisiti previsti.
Nell’elenco del dispositivo compaiono al primo posto i condomini, a dimostrazione del fatto che particolar attenzione è stata data agli edifici e non solo alle unità immobiliari.
La norma elenca i seguenti soggetti:
Il successivo comma 10, però, prevede una specifica esclusione che si riferisce al punto b) del comma 9. In base al comma 10, non possono utilizzare l’Ecobonus al 110% le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Il comma 10, però, precisa che sono esclusi dal beneficio “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.
Condizione sine qua non per poter avvalersi del super Ecobonus è il “miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio” o, dove non sia possibile, “il conseguimento della classe energetica più alta”. Questo requisito deve essere dimostrato da un attestato di prestazione energetica (A.P.E.) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
E’ evidente che gli edifici o le singole abitazioni che rientrano nella classe energetica “G” possono agevolmente raggiungere due classi superiori, a differenza delle case (soprattutto di nuova costruzione) che hanno già prestazioni energetiche elevate. Ricordo, però, che la maggior parte dei palazzi e costruzioni italiane presenta una bassa classe di prestazione energetica. Rappresenta, quindi, una valida opportunità per migliorare le costruzioni del nostro paese a livello nazionale, facendoci accostare sempre più agli obiettivi “Europa Sostenibile” entro il 2030.
Arch. Ramona Rometta
Per avere maggiori informazioni in merito all'argomento vi consigliamo di contattare la ditta OPA Manutenzione & Progetto, partner ArpeRoma. Trovi qui tutte le informazioni
Ricevi tutti i mesi ARPENews con notizie su condominio, attualità e giurisprudenza: