In Italia il condominio è una soluzione abitativa spesso desiderata tra le persone ma per sua natura, tra l’applicazione di condivisione dei servizi in comune richiama all’attenzione diverse regole.
Fra queste parliamo di spese condominiali. Per mantenere in buono stato le cose è da considerarsi legittimo ed importante l’Art. 1104 del Codice Civile che recita gli “Obblighi dei partecipanti”, secondo cui anche chi subentra al diritto di proprietà di uno dei condomini, è tenuto comunque al pagamento delle spese previste.
La condivisione dei beni che è anche quindi il pagamento corrisposto da parte dei condomini può presentare dei beni in comune. Quando ciò non capita lo stesso amministratore è autorizzato a fornire i suoi dati al/ai creditore/i e non deve passare per l’assemblea condominiale e quindi procedere in totale autonomia.
In caso di mancato pagato oltre i 6 mesi lo stesso amministratore può decidere di escludere il condomino moroso dalla stessa fruizione dei beni in comune.
In generale la giurisprudenza italiana non stabilisce con precisione quando quanto dovuto debba essere versato. Ed è quindi compito dell’amministratore richiedere il pagamento per intero o in parte, tutto secondo la somma mancante.
In caso di un condomino nuovo che subentra quest’ultimo è tenuto al pagamento dei contributi dell’anno in corso e di quello precedente.
Dall’altra parte il condomino che va via continuerà a pagare le spese condominiali fino a quando il rogito notarile viene trasmesso all’amministratore.
Nell’ordine quotidiano del vivere in condominio è bene distinguere i tipi di spese condominiali. In riferimento alla normativa l’articolo 1123, comma uno, si fa riferimento a quelle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni del condominio.
Queste spese prossono distinguersi in:
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