L’amministratore, accanto al problema di ripartizione delle spese del lastrico solare, si è sempre chiesto a quale norma dovrebbe rifarsi per poter rispondere al meglio ai propri condomini.
Ecco quindi che, in merito al lastrico solare e alla ripartizione delle spese, entra in gioco l’articolo 1126 che testualmente recita:
“Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico:gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
In altri termini la legge confermerebbe che, ad esclusione del 1/3 del pagamento che spetta di diritto al proprietario esclusivo del bene, le spese dei 2/3 rimanenti vengono invece ripartiti tra le proprietà che usufruiscono del lastrico o terrazza, ed ai quali la medesima serve da copertura (in applicazione del principio millesimale), ossia in condominio parziale tra i condomini per millesimi di proprietà generale.
La diatribia/problematica sembra quindi conclusa. Ma c’è un però! Se l’immobile che concorre alle spese ha una copertura solo in parte del lastrico solare la domanda sorge spontanea: la somma imputabile dovrà fare riferimento all’intero quorum millesima del bene o dovrà essere proporzionale alla superficie effettivamente coperta?
In questo senso l’articolo 1126 del Codice Civile si riferisce esclusivamente al piano o porzione di piano, considerando sempre l’unità immobiliare nella sua interezza. Si entra quindi in un limbo dove, da sempre, anche la giurisprudenza ha cercato di dare una risposta più chiara rispetto all’articolo sopra citato invece di parlare di porzioni di pagamento. Ecco quindi che la Suprema Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia, sembra aver risposto a modo alle richieste e ai dubbi. Con Sentenza n°1451 del 23 gennaio 2014 si riporta, sommariamente, che al momento della ripartizione delle spese la quota millesima del bene coperto andrebbe realmente rapportata e parametrata alla quota di copertura.
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