Negli edifici condominiali, gli oneri riguardanti le spese fatte per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni ordinarie e straordinarie e chiarimenti sulle stesse, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condòmino e la conseguente addebitabilità individuale o meno a esso dei relativi costi (Cassazione, Sez. 2, Sentenza 10.05.2019 n. 12573).
La possibilità di ripartizione delle spese personali di ciascun condomino «in funzione delle utilità che in concreto» lo stesso gode e ricava sostanzia un criterio che – a ben vedere- si riferisce all’uso di cose comuni e non ad altro. Quella possibilità si riferisce, infatti, a «un servizio comune destinato a essere fruito in misura diversa» e non già a fattispecie come quella in esame ove, in concreto, ricorre altra situazione non sussumibile nella norma comunque applicata.
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