Lo scorso 25 gennaio 2019 è stata aggiornata la nuova normativa condominiale antincendio, oltre già a quelle delle facciate degli edifici, sulla sicurezza per gli stabili di civile abitazione. Con le nuove “Modifiche e integrazioni all'allegato del decreto 246 del 16 maggio 1987, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, il DM 25/01/2019 dispone che i fabbricati, nuovi e non, di altezza superiore ai 12 metri debbano servirsi di specifici requisiti antincendio. Ecco quali:
Con l’ingresso di queste nuove normative, gli amministratori dovranno farsi carico di indicazioni precise da applicare entro il 6 maggio 2020 per quelle concernenti “questioni di gestione” ed entro il 6 maggio 2021 per ciò che riguarda “le osservanze impiantistiche”, come l’allarme antincendio e l’impianto di evacuazione sonora) sugli edifici di maggiore altezza. Di conseguenza l’amministratore:
Viene quindi da individuare nell’organo dell’amministratore di condominio, la figura garante.
Secondo quanto detto in precedenza, la figura dell’amministratore di condominio ricopre quindi un ruolo importante e di garanzia per tutto l’apparato condominiale, per opera delle legge secondo azioni ed atti di manutenzione e gestione delle cose comuni. Obblighi normativi, descritti in precedenza, che ricadono sulla figura dell’amministratore. In caso di appalto della commissione delle opere riguardanti le cose comuni l’amministratore ricopre il ruolo di datore di lavoro. Invece, in caso di omissione e non rispetto della legge per cui l’amministratore è stato richiamato, la responsabilità di quest’ultimo diventa penale in quanto ricopre un ruolo di natura omissiva, che viola l’obbligo di compiere tutte le azioni necessarie che invece la norma vuole prevenire. Anche per quanto concerne i titolari delle attività situate nelle parti private del condominio, essi hanno l’onere di coordinarsi nella gestione dell’emergenza su citata.
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