La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 13 aprile 2016 n. 7210, ha stabilito che non deve pagare la tariffa del servizio idrico il condominio che non sia allacciato alla rete fognaria pubblica. I giudici, in particolare, sottolineando che nel caso in analisi era ancora applicabile l'articolo 14, comma 1, della legge numero 34/1996 quale risultante dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale effettuata con la sentenza numero 335/2008, hanno affermato che la debenza della tariffa di fognatura e depurazione non può considerarsi esclusa automaticamente solo perché i relativi impianti sono stati predisposti e sono attivi ma l'utente non fruisca dei servizi e provveda alle rispettive esigenze con sistemi propri. L'utente, infatti, per potersi sottrarre al pagamento della tariffa è comunque tenuto a provare che i propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi d’insediamenti domestici sono compatibili con le finalità, da ritenersi preminenti, di tutela dell'ambiente e della concorrenza relative all'istituzione del servizio idrico integrato.
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