Redazione Arpe

L’amministratore di condominio e i contributi obbligatori INPS

Gestione separata previdenziale

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini.

La legge di riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 del 8 agosto 1995) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi la cui attività non è coperta da assicurazione previdenziale. Sono interessati al versamento del contributo Inps chi ha redditi derivanti da lavoro autonomo professionale se non iscritti ad altre Casse, art. 49 comma 1 del TUIR, e chi ha redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, art. 47, comma 1, lettera c) bis del TUIR. Sono, invece, esclusi i percettori di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 81 del TUIR) se non superiori a €. 5.000 e tutti i soggetti con età superiore a 65 anni se la loro iscrizione alla gestione separata è avvenuta nel primo quinquennio dalla formazione.

Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi:

–       disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96;

–       aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;

–       disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26:

o  di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;

o  della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;

o  della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:

·     gli spedizionieri doganali non dipendenti;

·     gli assegni di ricerca;

·     i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

·     gli amministratori locali;

·     i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

·     i lavoratori autonomi occasionali;

·     gli associati in partecipazione;

·     i medici con contratto di formazione specialistica;

·     i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);

·     i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

L’iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono (in base alla base imponibile delle singole categorie).

Sul piano procedurale e amministrativo tutti i nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia.

Identiche sono inoltre le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti.

Rientrano in questa fattispecie, se non iscritti ad altre casse previdenziali (per esempio degli avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri ect.), gli amministratori di condominio i quali a tutt’oggi non hanno una cassa previdenziale propria.

Per pagare il contributo Inps gli interessati devono presentare al momento dell’assunzione dell’incarico o al momento dell’inizio attività, apposita domanda di iscrizione utilizzando i modelli on line presente sul sito Inps, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta e, nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, anche i dati del committente (condominio).

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Aliquote – 25,98% – (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Aliquote – 24%
 

Collaboratori e figure assimilate

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Aliquote – 34,23% – (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Aliquote – 24%
 

Il versamento del contributo Inps viene effettuato con tempi e modalità diverse a seconda se i redditi derivino da collaborazione coordinata e continuativa o da attività professionale.

Nel primo caso il versamento va effettuato dal committente (condominio), utilizzando il mod. F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi. L’aliquota è calcolata sul reddito imponibile in base alle regole dell’art. 48 del Tuir, su tale importo si applica il contributo previdenziale.

Nel secondo caso per i redditi derivanti da attività professionale gli stessi amministratori professionisti provvedono al versamento del contributo con le stesse scadenze con cui si versano le imposte dovute per la dichiarazione dei redditi.

L’amministratore con partita Iva (lavoratore autonomo) può applicare una rivalsa del 4% sul compenso lordo che però diventerà parte della base imponibile.

Nel caso in cui la collaborazione coordinata e continuativa venga a cessare o l’amministratore professionista decida di non svolgere più tale attività, bisognerà presentare presso la sede Inps competente la domanda di cessazione.

Le causali contributo da utilizzare sul Mod. F24 per i pagamenti di cui sopra:

–       per i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, C10;

–       per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, CXX;

–       per i  professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, P10;

–       per i professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, PXX.

Alessandro Caneba*

Dottore Commercialista, consulente A.R.P.E.

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